(1) La Provincia può realizzare in proprio le attività, le iniziative e le manifestazioni di carattere educativo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera g), oppure concedere a tale scopo vantaggi economici a enti e fondazioni operanti in provincia di Bolzano, ai quali – se di interesse provinciale – essa può anche partecipare, nonché ad associazioni, cooperative, comitati senza scopo di lucro o a singole persone, sempre operanti in provincia di Bolzano. In caso di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4. 12)
(2) Fra le attività ai sensi del comma 1 rientrano anche corsi, attività didattiche e scolastiche, compreso il finanziamento di scuole private autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e di università private, convegni e viaggi di istruzione per insegnanti nonché l’acquisto di materiale didattico e scientifico.