In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 91)
Legge provinciale per le attività culturali

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 4 agosto 2015, n. 31.

Art. 6 (Cinema e media)      delibera sentenza

(1)  Nell’ambito della promozione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), la Provincia assume direttamente le spese necessarie per il funzionamento delle proprie mediateche ed archivi e promuove o cura direttamente:

  1. iniziative e rassegne nel settore del cinema e della multimedialità;
  2. interventi di promozione e sviluppo dell’economia creativa nel settore cinematografico o di collaborazione con gli operatori e le operatrici del settore cinematografico e dei nuovi media;
  3. acquisto o deposito di materiali per arricchire il patrimonio filmico e audiovisivo delle proprie mediateche e dell’archivio filmico;
  4. produzione o coproduzione di documentari e cortometraggi nonché preacquisto o acquisto di diritti di utilizzazione su opere da realizzare o già realizzate di interesse provinciale;
  5. acquisti di attrezzature tecniche per il funzionamento delle proprie postazioni per lavori di videoproduzione; 
  6. interventi di formazione e aggiornamento nonché di sensibilizzazione sull’uso dei media;
  7. attività di consulenza per l’uso dei media a fini educativo-culturali e relativo prestito;
  8. sussidi per la proiezione di film di qualità.

(2)  Beneficiari sono:

  1. enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati senza scopo di lucro nonché singole persone che svolgano la loro attività in provincia;
  2. società di produzione audiovisiva e cinematografica operanti in provincia per progetti di particolare rilevanza per la storia e la cultura locale;
  3. cineasti/e per opere prime;
  4. esercenti cinematografici.
massimeDelibera 5 luglio 2022, n. 476 - Criteri applicativi per la concessione di vantaggi economici per iniziative formative strutturate e almeno annuali nel settore cinematografico
massimeDelibera 27 dicembre 2016, n. 1477 - Criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici per la promozione di cinema e media per il gruppo linguistico italiano
massimeDelibera 6 dicembre 2016, n. 1362 - Legge provinciale per le attività culturali 27 luglio 2015, n. 9: Criteri per la promozione di film e media per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 3 ottobre 2005, n. 3652 - Approvazione dei termini e delle modalità per la prestazione delle domande di assegnazione di sussidi, nonché per la liquidazione degli stessi ai sensi della legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 25 "Interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità" (modificata con delibera n. 269 del 30.1.2006 e delibera n. 1896 del 17.12.2012)
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActiona) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5
ActionActionc) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
ActionActioni) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionActionk) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
ActionActionArt. 1 (Finalità)                
ActionActionArt. 2 (Vantaggi economici per attività  culturali ed artistiche)                       
ActionActionArt. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste)   
ActionActionArt. 3 (Consulte culturali) 
ActionActionArt. 4 (Partecipazione a enti culturali)         
ActionActionArt. 5 (Pubblicazioni e attività editoriali)  
ActionActionArt. 6 (Cinema e media)     
ActionActionArt. 7 (Attività di carattere educativo)          
ActionActionArt. 8 (Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali)  
ActionActionArt. 9 (Criteri di attuazione)
ActionActionArt. 10 (Abrogazioni) 
ActionActionArt. 11  
ActionActionArt. 12 (Disposizioni finanziarie) 
ActionActionArt. 13  
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico