(1) Al fine di promuovere la cultura teatrale, musicale e artistica, la Provincia può partecipare a enti culturali di interesse provinciale ovvero a enti ladini e a enti nelle varie valli che operano nel settore culturale.
(2) Stanti le condizioni di cui al comma 3 resta ferma la partecipazione della Provincia ai seguenti enti culturali:
- Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano;
- Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento;
- Fondazione Museion;
- Teatro Stabile di Bolzano;
- Vereinigte Bühnen Bozen;
- Teatro e Kurhaus di Merano.
(3) Gli statuti degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta provinciale e devono prevedere un’adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I/Le rappresentanti della Provincia nei suddetti organi sono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta dei componenti di Giunta competenti per la cultura. Anche i cambiamenti della forma giuridica o la partecipazione di altri soggetti devono essere approvati dalla Giunta provinciale.
(4) Oltre al versamento della quota sociale statutariamente prevista ed in base ad un programma annuale del rispettivo ente, la Provincia puó concedere finanziamenti aggiuntivi a sostegno delle attività degli enti culturali, previa verifica delle finalità statutarie.
(5) La Provincia può mettere inoltre a disposizione, a titolo gratuito, servizi, locali, attrezzature e arredamenti oppure concedere appositi finanziamenti.
(6) Una volta all’anno gli/le assessori/e competenti relazionano in Consiglio provinciale sulla partecipazione della Provincia a tali enti culturali.