(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 04110, 04115, 04116, 04130, 04140, 06100, 06105, 06110, 06115, 06145, 06150, 06200, 06205 e 06220 a carico dell’esercizio 2015 e approvati per gli interventi di cui alla legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, e successive modifiche, alla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12, e successive modifiche, alla legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9, e successive modifiche, all’articolo 5 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1, e successive modifiche, alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, alla legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, e successive modifiche, e alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e successive modifiche, abrogati dall’articolo 10 della presente legge.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.