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k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 91)
Legge provinciale per le attività culturali

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 4 agosto 2015, n. 31.

Art. 1 (Finalità)                 delibera sentenza

(1)  La Provincia riconosce il diritto all’attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. Il sostegno alla partecipazione culturale di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale, alla salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale locale e allo sviluppo libero e variegato delle arti, dell’economia creativa e dell’innovazione è riconosciuto come un investimento pubblico per la crescita civile, sociale ed economica della collettività.

(2)  La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, secondo gli articoli 2 e 8, comma 1, punti 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in relazione agli articoli 6, 9 e 33 della Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell’ONU e delle vigenti disposizioni contro le discriminazioni.

(3)  A tal fine la Provincia:

  1. promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, attività e manifestazioni culturali di interesse provinciale, comprese le relative attività pubblicitarie e di comunicazione  nonché le federazioni, le unioni e le rappresentanze in ambito culturale; 2)
  2. sostiene lo spettacolo dal vivo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla più ampia partecipazione del pubblico, nonché la promozione degli osservatori locali;
  3. promuove o cura direttamente l’acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l’ampliamento, l’attrezzatura, l’arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l’acquisto ed il restauro di opere d’arte, di strumenti musicali e di costumi tradizionali;
  4. può partecipare ad enti culturali;
  5. promuove pubblicazioni, attività editoriali e iniziative correlate di particolare rilevanza per quanto concerne la storia, la cultura e le personalità di spicco della provincia di Bolzano;
  6. promuove la cultura del cinema e della multimedialità, la produzione filmica e multimediale, nonché la divulgazione delle competenze cinematografiche e mediatiche, anche in riferimento ai nuovi media;
  7. promuove attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo;
  8. stipula contratti di sponsorizzazione per iniziative educative e culturali;
  9. dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura;
  10. promuove la cultura giovanile e dell'infanzia nonché la partecipazione attiva di giovani e bambini sulla scena culturale nei vari ambiti;
  11. istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti. 3)

(4)  Per sostenere particolari esigenze dell’offerta culturale, per iniziative sovraregionali, per colmare lacune o dare impulsi particolari, la Provincia può assumere in proprio iniziative nei punti di cui al comma 3.

massimeDelibera 7 novembre 2023, n. 963 - Modifica alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1127/2016: Approvazione dei criteri per l’incentivazione di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Amministrazione scuola e cultura ladina
massimeDelibera 5 luglio 2022, n. 476 - Criteri applicativi per la concessione di vantaggi economici per iniziative formative strutturate e almeno annuali nel settore cinematografico
massimeDelibera 10 agosto 2021, n. 682 - Legge provinciale n. 9/2015: Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico italiano
massimeDelibera 15 giugno 2021, n. 519 - COVID-19 – Misura di sostegno straordinaria a favore delle associazioni culturali locali di volontariato
massimeDelibera 2 febbraio 2021, n. 73 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione della conoscenza delle lingue e modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici nei settori cultura, giovani ed educazione permanente
massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1415 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell'educazione permanente e delle biblioteche del gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 1261 del 04.12.2018, delibera n. 95 del 11.02.2020 e delibera n. 73 del 02.02.2021)
massimeDelibera 28 novembre 2017, n. 1315 - Criteri per l'acquisto di opere d'arte da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca e revoca della deliberazione n. 1429/2012
massimeDelibera 31 gennaio 2017, n. 111 - Legge provinciale del 27 luglio 2015, n. 9: Criteri per l’incentivazione delle attività di carattere educativo da parte delle Ripartizioni provinciali Cultura tedesca, Cultura e Intendenza scolastica ladina e Diritto allo studio (modificata con delibera n. 32 del 02.02.2024)
massimeDelibera 17 gennaio 2017, n. 32 - Criteri e modalità per la concessione di vantaggi economici per la promozione del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 73 del 02.02.2021)
massimeDelibera 27 dicembre 2016, n. 1477 - Criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici per la promozione di cinema e media per il gruppo linguistico italiano
massimeDelibera 9 agosto 2016, n. 886 - Legge provinciale n. 9/2015: Approvazione dei criteri per la concessione di vantaggi economici per attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico tedesco, nonchè per le pubblicazioni e per l'attività editoriale per il gruppo linguistico tedesco e ladino (modificata con delibera n. 153 del 08.03.2022, delibera n. 819 del 26.09.2023 e delibera n. 935 del 24.10.2023)
2)
La lettera a) dell'art. 1, comma 3, è stata così integrata dall'art. 4, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
3)
La lettera k) dell’art. 1, comma 3, è stata aggiunta dall’art. 3, comma 1, della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.
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ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionActionk) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
ActionActionArt. 1 (Finalità)                
ActionActionArt. 2 (Vantaggi economici per attività  culturali ed artistiche)                       
ActionActionArt. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste)   
ActionActionArt. 3 (Consulte culturali) 
ActionActionArt. 4 (Partecipazione a enti culturali)         
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