(1) La Provincia riconosce il diritto all’attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. Il sostegno alla partecipazione culturale di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale, alla salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale locale e allo sviluppo libero e variegato delle arti, dell’economia creativa e dell’innovazione è riconosciuto come un investimento pubblico per la crescita civile, sociale ed economica della collettività.
(2) La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, secondo gli articoli 2 e 8, comma 1, punti 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in relazione agli articoli 6, 9 e 33 della Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell’ONU e delle vigenti disposizioni contro le discriminazioni.
(3) A tal fine la Provincia:
- promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, attività e manifestazioni culturali di interesse provinciale, comprese le relative attività pubblicitarie e di comunicazione nonché le federazioni, le unioni e le rappresentanze in ambito culturale; 2)
- sostiene lo spettacolo dal vivo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla più ampia partecipazione del pubblico, nonché la promozione degli osservatori locali;
- promuove o cura direttamente l’acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l’ampliamento, l’attrezzatura, l’arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l’acquisto ed il restauro di opere d’arte, di strumenti musicali e di costumi tradizionali;
- può partecipare ad enti culturali;
- promuove pubblicazioni, attività editoriali e iniziative correlate di particolare rilevanza per quanto concerne la storia, la cultura e le personalità di spicco della provincia di Bolzano;
- promuove la cultura del cinema e della multimedialità, la produzione filmica e multimediale, nonché la divulgazione delle competenze cinematografiche e mediatiche, anche in riferimento ai nuovi media;
- promuove attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo;
- stipula contratti di sponsorizzazione per iniziative educative e culturali;
- dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura;
- promuove la cultura giovanile e dell'infanzia nonché la partecipazione attiva di giovani e bambini sulla scena culturale nei vari ambiti;
- istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti. 3)
(4) Per sostenere particolari esigenze dell’offerta culturale, per iniziative sovraregionali, per colmare lacune o dare impulsi particolari, la Provincia può assumere in proprio iniziative nei punti di cui al comma 3.