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m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 71)
Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità

1)
Pubblicata nel supplemente n. 2 del B.U. 21 luglio 2015, , n. 29.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)       delibera sentenza

(1)  La presente legge ha la finalità di promuovere e garantire alle persone con disabilità pari opportunità in tutti gli ambiti della vita.

(2)  Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie competenze, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e nel rispetto delle disposizioni statali ed europee, garantisce alle persone con disabilità:

  1. il pieno rispetto della dignità umana e dell’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l’indipendenza delle persone;
  2. la non discriminazione;
  3. la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società;
  4. le pari opportunità;
  5. l'accessibilità;
  6. il rispetto della differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa.
massimeDelibera 8 febbraio 2022, n. 82 - Istituzione e attivazione dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 293 del 03.09.2007 - Piano urbanistico comunale - zona residenziale - comunità protette per malati psichici - non sono strutture sanitarie, ma normali strutture residenziali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 14.02.2003 - Portatori di handicap - diritto a riserva di alloggi comunali - interventi finanziari e prestazioni integrative - materie di competenza primaria della Provincia: art. 2 D.Lgs. n. 266/1992

Art. 2 (Destinatari)

(1)  La presente legge si rivolge a persone con durature menomazioni fisiche, cognitive o sensoriali, le quali, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione, su base di uguaglianza, nella società. Per duraturo s'intende un periodo più lungo di sei mesi.

(2)  La presente legge si rivolge anche alle persone affette da malattie psichiche e alle persone affette da dipendenze, se necessario e qualora ne sia ostacolata la piena ed effettiva partecipazione, su base di uguaglianza, nella società.

(3)  Nella presente legge per “persone con disabilità” si intendono i destinatari di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3 (Principi generali)          delibera sentenza

(1)  Le misure previste nella presente legge sono realizzate in modo da:

  1. promuovere nelle persone con disabilità l'autodeterminazione e l'esercizio della propria responsabilità;
  2. rispondere al bisogno individuale di sostegno delle persone con disabilità e tenere conto delle loro aspirazioni;
  3. garantire l'inclusione delle persone con disabilità in ambito familiare e sociale, contrastando qualsiasi fenomeno di stigmatizzazione;
  4. essere proporzionate al risultato desiderato, tenuto conto degli sviluppi sociali e dei progressi della ricerca scientifica;
  5. essere coordinate tra loro e orientate alla realizzazione dei progetti individuali di vita.

(2)  Il progetto di vita e le relative misure sono elaborati e attuati in modo centrato sulla persona.

(3)  Gli enti competenti, pubblici e privati, garantiscono la collaborazione e lo scambio informativo, in particolare nelle fasi di passaggio da un servizio all’altro.

massimeDelibera 20 giugno 2017, n. 692 - Ripartizione dei costi per il pagamento della retta di persone con disabilità, con malattia psichica e affette da dipendenza, ammesse in strutture socio-sanitarie
massimeDelibera 27 agosto 2012, n. 1283 - Sostegno familiare e intervento pedagogico precoce per bambini con disabilità: approvazione delle linee guida
massimeDelibera N. 3148 del 30.08.2004 - Criteri per la ripartizione delle spese per prestazione socio-sanitarie di assistenza residenziale di minori con problematiche psichiche rispettivamente psichiatriche in strutture non concensionate in Italia ed all'estero
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 14.02.2003 - Portatori di handicap - diritto a riserva di alloggi comunali - interventi finanziari e prestazioni integrative - materie di competenza primaria della Provincia: art. 2 D.Lgs. n. 266/1992
massimeDelibera N. 2053 del 10.06.2002 - Determinazione delle disposizioni di massima per gli enti gestori dei servizi sociali:Rideterminazione dei criteri per l’organizzazione, la gestione ed il finanziamento dei soggiorni fuori sede gestiti dai servizi sociali e da enti ed associazioni in favore di persone in situazione di handicap e malati psichici - Revoca della deliberazione n. 1178 del 10.4.2000
massimeDelibera N. 464 del 21.02.2000 - Direttiva concernente l'organizzazione di soggiorni climatici per persone con determinate patologie

CAPO II
FAMIGLIA

Art. 4 (Misure di sostegno  alle famiglie)

(1)  L’assistenza alle persone con disabilità e il sostegno alle loro famiglie iniziano il prima possibile e si basano sulla valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità individuali.

(2)  La Provincia promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione, accompagnamento e consulenza, nonché di auto mutuo aiuto per i futuri genitori e le famiglie.

(3)  La Provincia sostiene la consulenza e l’accompagnamento delle persone con disabilità per promuovere il loro diritto di determinare autonomamente la propria vita sessuale, di costituire una famiglia propria ed esercitare la genitorialità.

(4)  La Provincia promuove:

  1. prestazioni e servizi domiciliari per il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie ed interventi pedagogici precoci per bambini e bambine con disabilità;
  2. servizi di sollievo in forma di ammissioni temporanee e nei fine settimana, nonché di accoglienza in famiglie affidatarie;
  3. l’accoglienza presso i servizi residenziali e semiresidenziali per minori, in caso di situazioni che rechino pregiudizio al benessere del o della minore;
  4. offerte di assistenza ed accompagnamento rispondenti alle esigenze individuali dei bambini e delle bambine con disabilità, nonché delle loro famiglie, ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8;
  5. offerte ricreative per tutta la famiglia;
  6. formazione e aggiornamento continui sul tema dell’inclusione, rivolti a tutti coloro che offrono consulenza ed accompagnamento alle famiglie;
  7. misure per favorire, ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, la conciliabilità tra famiglia e lavoro e il reinserimento nel mondo del lavoro, tenendo conto delle particolari esigenze di coloro che curano ed assistono familiari con disabilità.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale  17 maggio 2013, n. 8, recante “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)

(1)  Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

“2. Per consentire l’accoglienza dei bambini e delle bambine con disabilità nei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, la Provincia garantisce il finanziamento del necessario personale qualificato ed una sua formazione ed aggiornamento continui sul tema dell’inclusione. I compiti e le procedure per una collaborazione partecipativa sono regolamentati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge provinciale sulla partecipazione e inclusione delle persone con disabilità.”

CAPO III
SCUOLA E FORMAZIONE

Art. 6 (Diritto a un sistema educativo inclusivo)  

(1)  Tutti i bambini e bambine, alunni e alunne con disabilità hanno il diritto di frequentare scuole dell’infanzia e scuole fondate sull’inclusione. A tal fine la Provincia garantisce un sistema educativo di istruzione e formazione che si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

  1. considera la varietà e le diversità individuali di bambini e bambine, alunni e alunne come normalità e risorsa;
  2. assicura a tutti il diritto ad un percorso educativo e formativo comune di alta qualità, che garantisca pari opportunità;
  3. rende possibile a tutti la piena partecipazione alla vita e al processo di apprendimento nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole;
  4. tiene conto delle diverse esigenze, possibilità di apprendimento, interessi e propensioni di bambini e bambine, alunni e alunne, e attua misure e offerte formative specifiche e personalizzate;
  5. consente lo sviluppo di conoscenze e competenze che favoriscono l’accesso alla vita sociale in famiglia, al lavoro e nel tempo libero, nonché alla vita pubblica;
  6. elimina le barriere all’educazione, all’istruzione e alla formazione;
  7. assicura a tutti, in base al progetto di vita individuale e alle disposizioni generali per le iscrizioni, la libertà di scelta d’iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole, nonché la partecipazione alle eventuali procedure di ammissione.

(2)  L’obbligo scolastico e formativo nonché il diritto all’istruzione e alla formazione riguardano anche bambini e bambine, alunni e alunne con disabilità. La Provincia garantisce tutte le misure di sostegno necessarie a tal fine.

Art. 7 (Misure di sostegno a livello provinciale)    2) delibera sentenza

(1)  La Provincia e, dove previsto con specifica convenzione, i comuni, garantiscono un sistema educativo di istruzione e formazione inclusivo tramite:

  1. un unico gruppo di lavoro interistituzionale che, a livello provinciale, coordini le misure finalizzate all’inclusione; di questo gruppo fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni interessate;
  2. un centro di competenza per l’inclusione in ciascun Dipartimento Istruzione e Formazione, che comprenda anche servizi di consulenza e un centro per il prestito alle scuole dell’infanzia e alle scuole di specifici materiali didattici e pedagogici nonché di specifici arredi personalizzati;
  3. un percorso di formazione specifica, improntato all’inclusione, per il personale pedagogico delle scuole dell’infanzia, per tutti gli e le insegnanti, nonché per i collaboratori e le collaboratrici all’integrazione;
  4. l’assegnazione di personale con competenze specifiche;
  5. iniziative di formazione continua in materia di inclusione per tutto il personale;
  6. la predisposizione, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole, di ambienti di studio e di spazi che favoriscano la partecipazione e l’inclusione;
  7. il sostegno finanziario alle scuole dell’infanzia e alle scuole per l’acquisto di specifici materiali didattici ed educativi, nonché di specifici arredi personalizzati, salvo che gli stessi non vengano acquistati da una sede centrale o messi a disposizione dal centro di competenza di cui alla lettera b);
  8. misure di orientamento precoce a livello personale, scolastico, formativo, professionale e lavorativo, nonché misure formative mirate e altre misure che promuovano la partecipazione al lavoro all’interno di contesti appropriati.

(2)  Sulla base delle proposte del gruppo di lavoro interistituzionale di cui al comma 1, lettera a), la Provincia definisce i compiti e le procedure per instaurare una collaborazione partecipativa volta a realizzare la partecipazione e l’inclusione nel sistema educativo, tra i Dipartimenti Istruzione e Formazione, la Sanità, i servizi sociali, le organizzazioni di rappresentanza, nonché – qualora se ne ravvisi la necessità – con ulteriori partner pubblici o privati.

(3)  Riguardo al diritto all’istruzione la Provincia garantisce:

  1. sostegno per l’accesso, a pari condizioni, a convitti e a collegi universitari;
  2. prestazioni assistenziali a studenti e studentesse di università e di istituti superiori a livello universitario, erogate indipendentemente dall’accesso ai collegi.
massimeDelibera 12 novembre 2019, n. 925 - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di fondi alle scuole professionali provinciali
massimeDelibera 11 dicembre 2018, n. 1324 - Disciplina del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale inclusione (GLIP) per la coordinazione delle misure di inclusione nel settore istruzione per bambini e ragazzi con disabilità
massimeDelibera 6 febbraio 2018, n. 100 - Criteri per la concessione di rimborsi spese a favore di studentesse e di studenti con disabilità

Art. 8 (Misure delle scuole dell’infanzia e delle scuole)   delibera sentenza

(1)  Le scuole dell’infanzia e le scuole attuano le seguenti misure:

  1. analisi e valutazione delle capacità e dei bisogni educativi dei singoli bambini e bambine, alunni e alunne in una prospettiva inclusiva;
  2. individuazione dei fattori di rischio per prevenire l’insorgere di difficoltà attraverso l’attivazione tempestiva di misure preventive;
  3. elaborazione di piani educativi individualizzati, con il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale e, ove possibile, anche delle dirette e dei diretti interessati;
  4. misure per sostenere prove differenziate agli esami di Stato al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione e per acquisire qualifiche parziali, se ciò fosse inevitabile a causa della disabilità;
  5. applicazione di una didattica inclusiva nell’attività quotidiana di educazione e di insegnamento;
  6. finanziamento di misure necessarie per l’attuazione dell’inclusione;
  7. attuazione di progetti individualizzati e personalizzati, nonché di percorsi educativi e formativi orientati alla vita e alla professione, anche in collaborazione con partner extrascolastici.
massimeDelibera 12 novembre 2019, n. 925 - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di fondi alle scuole professionali provinciali

Art. 9 (Criteri di qualità e valutazione)

(1)  Le singole scuole dell’infanzia e le singole scuole rilevano la qualità dell’inclusione in base ad indicatori riconosciuti a livello internazionale, che adottano nel proprio sistema di valutazione o nel proprio piano dell’offerta formativa. A tal fine tengono conto dei seguenti aspetti:

  1. organizzazione di una comunità scolastica solidale;
  2. didattica orientata ai bisogni individuali con varie offerte per un lavoro e un apprendimento comuni a vari livelli;
  3. impiego mirato delle risorse materiali e di personale per la realizzazione di un’offerta formativa inclusiva, anche in collaborazione con partner extrascolastici;
  4. coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché degli stessi alunni e alunne, nella pianificazione e attuazione di iniziative rilevanti ai fini dell’inclusione.

Art. 10 (Scuole dell’infanzia e istituzioni scolastiche  provinciali paritarie e riconosciute)    delibera sentenza

(1)  Ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, anche le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche provinciali paritarie e riconosciute sono tenute a garantire un sistema educativo di istruzione e formazione inclusivo, ai sensi della presente legge.

(2)  La Provincia sostiene le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche provinciali paritarie e riconosciute nell’attuazione delle misure finalizzate all’inclusione tramite l’assunzione diretta di spese o tramite contributi.

massimeDelibera 25 luglio 2017, n. 815 - Criteri per la concessione di contributi a favore delle scuole paritarie e scuole riconosciute con insegnamento in lingua tedesca e italiana per l’attuazione delle misure finalizzate alla partecipazione e inclusione (modificata con delibera n. 554 del 12.06.2018)

Art. 11 (Attuazione di leggi statali)   delibera sentenza

(1)  La Provincia provvede a dare attuazione ai principi delle leggi statali in materia d’inclusione scolastica.

massimeDelibera 24 maggio 2016, n. 542 - Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 189, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardanti i corsi per il conseguimento della specializzazione per l’integrazione dei bambini, degli alunni e delle alunne con disabilità, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 249/2010 e del decreto ministeriale 30.09.2011

Art. 12 (Misure formative in seguito all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo)  

(1)  Ai fini di promuovere l’inclusione nel mondo del lavoro, la riabilitazione professionale e l’apprendimento in tutto l’arco della vita, la Provincia adotta i seguenti provvedimenti:

  1. misure individualizzate e differenziate per la valutazione e l’orientamento lavorativo, per la riqualificazione, per la formazione e per l’aggiornamento professionale;
  2. misure formative coordinate e differenziate per gruppo in collaborazione con tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nel processo;
  3. misure formative sul territorio nazionale e all’estero in cooperazione con istituti di istruzione e formazione e istituzioni pedagogiche.

Art. 13 (Cooperazione con la Libera Università di Bolzano)

(1)  La Provincia definisce tramite un accordo con la Libera Università di Bolzano le condizioni quadro per l’istituzione di un centro universitario di competenza per l’inclusione con i seguenti compiti:

  1. elaborazione di un progetto formativo per il personale pedagogico delle scuole dell’infanzia e per il personale docente delle scuole, che trasmetta le competenze necessarie per rispondere ai bisogni formativi di tutti i bambini e bambine, alunni e alunne;
  2. attività di ricerca specifiche per la realizzazione dell’inclusione nel sistema educativo di istruzione e formazione;
  3. scambio a livello scientifico con altre istituzioni attive in questo settore;
  4. elaborazione di un regolamento per garantire agli studenti e alle studentesse con disabilità o con bisogni educativi speciali tutte le misure specifiche di sostegno necessarie.

(2)  L’attuazione dell’accordo fra Provincia e Libera Università di Bolzano di cui al comma 1 viene regolarmente verificata.

CAPO IV
PARTECIPAZIONE ALLA VITA LAVORATIVA

Art. 14 (Misure di promozione)                 delibera sentenza

(1)  La Provincia considera la partecipazione alla vita lavorativa delle persone con disabilità un diritto fondamentale e, allo scopo di integrare la normativa statale e comunitaria in materia, attua le seguenti misure:

  1. iniziative di sensibilizzazione rivolte ai datori di lavoro sul tema del lavoro e dell’occupazione lavorativa di persone con disabilità;
  2. realizzazione e finanziamento di studi e ricerche nonché sperimentazione di nuove forme di occupazione lavorativa e lavoro;
  3. agevolazione del passaggio dalla scuola e dalla formazione professionale al mondo del lavoro, nonché del reintegro in caso di disoccupazione, mediante offerte di consulenza ed assistenza incentrate sulla persona;
  4. svolgimento di progetti d’inserimento o di reinserimento lavorativo che includono consulenza e accompagnamento socio-pedagogico. I progetti sono finalizzati all’acquisizione di adeguate competenze sociali e abilità lavorative. Essi hanno, di regola, una durata massima di cinque anni, anche con l’obiettivo di favorire l’assunzione da parte dei datori di lavoro a conclusione del progetto. I progetti sono avviati sulla base di un parere dei servizi sanitari competenti;
  5. collaborazione e scambio di informazioni tra i servizi competenti, per facilitare i passaggi tra il sistema educativo, il mondo dell’occupazione e del lavoro.
massimeDelibera 22 agosto 2023, n. 703 - Criteri per la concessione di premi per l’assunzione e l’occupazione di persone con disabilità (modificata con delibera n. 5 del 09.01.2024)
massimeDelibera 22 febbraio 2022, n. 125 - Criteri per l’assegnazione dell’indennità per le convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa delle persone con disabilità
massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1062 - Criteri per l'erogazione dell'indennità prevista a copertura dei periodi di sospensione dovuti all'emergenza da Covid-19 dei progetti di inserimento lavorativo a favore di persone con disabilità
massimeDelibera 31 agosto 2021, n. 753 - Criteri per l'indennità prevista nell'ambito delle convenzioni individuali per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e modifiche ai criteri per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità
massimeDelibera 23 marzo 2021, n. 269 - Criteri per la collaborazione tra l'Ufficio Servizio lavoro e i Servizi sociali in materia di convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo - Revoca della DGP del 11 agosto 2000, n. 2978
massimeDelibera 20 dicembre 2016, n. 1458 - Approvazione dei "Criteri per l'inserimento lavorativo e l'occupazione lavorativa delle persone con disabilità" - Revoca della deliberazione del 21.06.2004, n. 2169 (modificata con delibera n. 541 del 05.06.2018, delibera n. 1420 del 18.12.2018 e delibera n. 753 del 31.08.2021)
massimeDelibera 11 febbraio 2013, n. 210 - Premio integrazione lavorativa - 2013 - criteri per l'indizione
massimeDelibera Nr. 1484 del 13.09.2010 - Criteri e schema tipo per la convenzione per favorire l’assunzione di persone disabili gravi
massimeDelibera N. 703 del 03.03.2008 - Premio sussidio per persone con disabilità, malati psichici e persone affette da dipendenze - Rideterminazione degli importi massimi

Art. 15 (Integrazione lavorativa)           delibera sentenza

(1)  Per favorire l’assunzione con contratto di lavoro dipendente di persone con disabilità ai sensi della normativa statale vigente sono previsti i seguenti interventi:

  1. incentivi economici ai datori di lavoro per l’assunzione di persone con disabilità; 3)
  2. contributi per l’adattamento del posto di lavoro ai bisogni della persona con disabilità e per l’acquisto delle necessarie attrezzature per il lavoro; questi contributi vengono concessi ai datori di lavoro per i maggiori costi sostenuti;
  3. sostegno, accompagnamento e consulenza ai datori di lavoro, alle persone assunte e a chi opera nello stesso ambiente di lavoro; ciò avviene tramite metodi di job coaching e di assistenza alla persona sul posto di lavoro;
  4. promozione del lavoro delle persone con disabilità nelle cooperative sociali di inserimento lavorativo, attraverso l’affidamento diretto di forniture e servizi, attraverso l’introduzione di clausole sociali negli appalti di lavori, forniture o servizi e attraverso la concessione di contributi;
  5. incentivi economici ai titolari d’imprese per l’occupazione di collaboratori familiari con disabilità. 4)

(2)  In considerazione degli interessi e delle capacità e tenendo il più possibile conto dei desideri e delle aspettative della persona con disabilità, nonché sulla base del parere dei servizi specialistici, le si propone un contratto di lavoro dipendente o, in alternativa, l’accesso ad un altro servizio.

massimeDelibera 21 novembre 2023, n. 1028 - Criteri per la concessione di incentivi agli enti pubblici per l’assunzione di persone con disabilità – Progetto "Plus +35"
massimeDelibera 22 agosto 2023, n. 703 - Criteri per la concessione di premi per l’assunzione e l’occupazione di persone con disabilità (modificata con delibera n. 5 del 09.01.2024)
massimeDelibera 31 maggio 2016, n. 615 - Criteri per la concessione di contributi per l'adattamento del posto di lavoro ai bisogni della persona con disabilità e per l'acquisto delle necessarie attrezzature per il lavoro
3)
La lettera a) dell’art. 15, comma 1, è stata così modificata dall’art. 22, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
4)
La lettera e) dell'art. 15, comma 1, è stata inserita dall'art. 14, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e successivamente così modificato dall’art. 22, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 16 (Occupazione lavorativa)   delibera sentenza

(1)  Per assicurare a tutte le persone con disabilità la partecipazione alla vita lavorativa, tenuto conto dei loro interessi e delle loro capacità, e sempre con l’obiettivo della riabilitazione lavorativa ai fini dell’assunzione sul mercato del lavoro, i servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, offrono le seguenti opportunità:

  1. convenzioni individuali con aziende private ed enti pubblici, associazioni e cooperative sociali;
  2. apposite strutture che si occupano della produzione di beni e della fornitura di servizi, finalizzate anche alla riabilitazione lavorativa;
  3. prestazioni all’esterno delle strutture di cui alla lettera b), su incarico di terzi.

(2)  Per le attività di cui al comma 1, le persone con disabilità ricevono accompagnamento e sostegno socio-pedagogico, nonché assistenza; alle persone che operano nello stesso ambiente di lavoro è fornita la necessaria consulenza.

(3)  I beni prodotti nelle strutture di cui al comma 1, lettera b), non necessitano di autorizzazioni amministrative al commercio per l’alienazione al minuto o all’ingrosso. Tali strutture sono altresì autorizzate a svolgere lavori e servizi su incarico di terzi.

massimeDelibera 4 settembre 2018, n. 883 - Criteri per i servizi per l'occupazione lavorativa e per l’accompagnamento socio-pedagogico diurno dei servizi sociali

Art. 17 (Indennità e copertura assicurativa)     delibera sentenza

(1)  Alle persone beneficiarie delle misure di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), e all’articolo 16, comma 1, è erogata un’indennità ed è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso terzi connessa all’attività svolta. 5)

(2)  Alle persone inserite presso enti pubblici ai sensi degli articoli 14, comma 1, lettera d), e articolo 16, comma 1, lettera a), è corrisposto da ciascun ente un contributo per le spese di vitto. 6)

massimeDelibera 22 febbraio 2022, n. 125 - Criteri per l’assegnazione dell’indennità per le convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa delle persone con disabilità
massimeDelibera 31 agosto 2021, n. 753 - Criteri per l'indennità prevista nell'ambito delle convenzioni individuali per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e modifiche ai criteri per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità
massimeDelibera 20 dicembre 2016, n. 1458 - Approvazione dei "Criteri per l'inserimento lavorativo e l'occupazione lavorativa delle persone con disabilità" - Revoca della deliberazione del 21.06.2004, n. 2169 (modificata con delibera n. 541 del 05.06.2018, delibera n. 1420 del 18.12.2018 e delibera n. 753 del 31.08.2021)
5)
L'art. 17, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
6)
L'art. 17, comma 2, è stato inserito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

CAPO V
SERVIZI SOCIO-PEDAGOGICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE

Art. 18 (Misure per l’accompagnamento  socio- pedagogico diurno)   delibera sentenza

(1)  I servizi sociali promuovono l’inclusione e la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, assicurando loro accompagnamento e sostegno socio-pedagogico nonché assistenza attraverso le seguenti misure:

  1. consulenza e informazioni sulle possibilità presenti di inclusione sociale, di gestione della vita quotidiana nonché sostegno nella predisposizione del progetto di vita;
  2. apposite strutture finalizzate alla costruzione di una rete di relazioni sociali, alla promozione dell’autonomia personale e al miglioramento della qualità di vita.
massimeDelibera 4 settembre 2018, n. 883 - Criteri per i servizi per l'occupazione lavorativa e per l’accompagnamento socio-pedagogico diurno dei servizi sociali

CAPO VI
ABITARE

Art. 19 (Diritto d’accesso e di scelta)     delibera sentenza

(1)  Le persone con disabilità scelgono, su base di uguaglianza con gli altri, dove e con chi abitare.

(2)  Le persone con disabilità accedono ai servizi e alle strutture destinate a tutta la popolazione.

(3)  La Provincia promuove il processo di deistituzionalizzazione e lo sviluppo di modelli abitativi più consoni a stili di vita orientati all'autodeterminazione e all'integrazione nel tessuto sociale.

massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1139 - Quota base e tariffe dei servizi sociali ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, a partire dall'anno 2024
massimeDelibera 30 marzo 2021, n. 284 - Criteri sui servizi abitativi e prestazioni abitative per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica

Art. 20 (Servizi e prestazioni abitativi)           delibera sentenza

(1)  La Provincia promuove servizi e prestazioni di supporto all’abitare, tenendo conto delle esigenze individuali di sostegno, cura ed assistenza, nonché delle risorse della persona stessa, della sua famiglia e delle risorse presenti nel contesto sociale circostante e nell’ambito dei servizi territoriali.

(2)  I servizi sociali assicurano i seguenti servizi e prestazioni:

  1. consulenza e supporto per la realizzazione del progetto abitativo individuale;
  2. offerte per il rafforzamento delle competenze necessarie per l’autonomia abitativa;
  3. accompagnamento abitativo sul piano socio-pedagogico e assistenza domiciliare qualificata;
  4. servizi residenziali integrati nel tessuto sociale e diversificati a seconda delle varie esigenze;
  5. accoglienza e accompagnamento, a cura di personale specializzato, di anziani con disabilità nei servizi dedicati agli anziani, anche in comunità alloggio;
  6. f) accoglienza presso famiglie affidatarie;
  7. g) prestazioni economiche a copertura delle spese assistenziali per le persone che intraprendono il progetto di vita indipendente fuori dal nucleo familiare d'origine.

(3)  Alle persone con disabilità con un elevato fabbisogno di assistenza sanitaria sono offerti appositi servizi residenziali a carattere socio-sanitario.

(4)  La Provincia promuove forme abitative innovative sia in ambito pubblico che privato.

massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1140 - Modifica dei criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi sociali per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica
massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1139 - Quota base e tariffe dei servizi sociali ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, a partire dall'anno 2024
massimeDelibera 28 giugno 2022, n. 462 - Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento del servizio residenziale a carattere socio-sanitario per persone con disabilità con gravi disturbi comportamentali e approvazione della relativa retta giornaliera
massimeDelibera 14 settembre 2021, n. 787 - Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 795 del 18 luglio 2017, recante "Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi sociali per le persone con disabilità" Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 821 del 1° luglio 2014, recante "Criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali residenziali e semiresidenziali per persone con malattia psichica"
massimeDelibera 30 marzo 2021, n. 284 - Criteri sui servizi abitativi e prestazioni abitative per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica
massimeDelibera 12 giugno 2018, n. 566 - Linee guida per l'affidamento familiare di persone adulte - Revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 226 del 08.02.2010 (modificata con delibera n. 1139 del 19.12.2023)
massimeDelibera 18 luglio 2017, n. 795 - Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi sociali per le persone con disabilità (modificata con delibera n. 787 del 14.09.2021 e delibera n. 1140 del 19.12.2023)
massimeDelibera 21 febbraio 2017, n. 213 - Approvazione delle "Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio" - Revoca delle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 873 del 10.03.2013 "Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità - allegato A" e n. 1469 del 26.09.2011 "Criteri per la concessione della prestazione Vita indipendente e partecipazione sociale ai sensi dell'art. 25 del vigente DPGP 11 agosto 2000 n. 30" (modificata con delibera n. 1043 del 07.12.2021)

Art. 21 (Edilizia abitativa e sociale)     delibera sentenza

(1)  Alle persone con disabilità è garantito l'accesso ai programmi di edilizia sociale, in base alla vigente normativa provinciale.

(2)  L'edilizia abitativa tiene conto delle esigenze abitative delle persone con disabilità.

(3)  Per facilitare l’abitare in autonomia delle persone con disabilità, i servizi dell’edilizia abitativa e dell’edilizia sociale collaborano con i servizi sociali competenti, con le organizzazioni private e senza scopo di lucro e con la Ripartizione provinciale Politiche sociali nella programmazione di alloggi sociali, nella predisposizione dei relativi criteri di assegnazione e nell’eventuale organizzazione dell’accompagnamento della persona nel suo percorso di autonomia e mantenimento della stessa.

massimeDelibera 3 ottobre 2023, n. 844 - Edilizia agevolata: Criteri riguardanti contributi per il recupero di edifici con destinazione particolare
massimeDelibera 30 marzo 2021, n. 284 - Criteri sui servizi abitativi e prestazioni abitative per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica

CAPO VII
SALUTE

Art. 22 (Prestazioni)

(1)  Il Servizio sanitario provinciale garantisce a livello territoriale e ospedaliero l’attuazione di interventi interdisciplinari. Esso favorisce percorsi assistenziali e riabilitativi uniformi e integrati a tutela della salute delle persone con disabilità ed eroga appropriate prestazioni sanitarie e riabilitative. Esso promuove la comunicazione di informazioni da parte del personale sanitario direttamente alle persone con disabilità in lingua accessibilie, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di comunicazione che tengono conto dei differenti tipi di disabilità.

(2)  L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito nominata “Azienda Sanitaria”, in collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari territoriali, assicura la continuità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) statali e provinciali vigenti.

(3)  La continuità assistenziale è finalizzata al raggiungimento di un adeguato grado di salute e di autonomia in relazione alle capacità ed alle abilità delle persone con disabilità e nel rispetto dei loro bisogni.

Art. 23  (Competenza dell’Azienda Sanitaria)     delibera sentenza

(1)  L’Azienda Sanitaria adotta interventi di prevenzione sanitaria finalizzati a promuovere la salute e a impedire l’insorgere di comportamenti a rischio.

(2)  Inoltre l’Azienda Sanitaria:

  1. attua percorsi per facilitare l’accesso alle cure e a servizi personalizzati identificando, in ciascun Comprensorio sanitario, almeno un punto di accesso dedicato alle persone con disabilità;
  2. implementa modelli organizzativi e gestionali in rete, finalizzati a realizzare forme di continuità assistenziale tra l’ospedalizzazione e l’assistenza domiciliare integrata;
  3. assicura una diagnosi precoce per garantire un percorso riabilitativo e terapeutico che permetta di evitare forme più gravi di disabilità;
  4. assicura l’assistenza sanitaria protesica, anche di tipo innovativo ed altamente tecnologico, nonché la fornitura di dispositivi protesici clinicamente adeguati, in base alle vigenti normative statali e provinciali in materia;
  5. garantisce l’assistenza sanitaria necessaria alle persone con disabilità presso i servizi e le strutture sociali.
massimeDelibera 11 ottobre 2022, n. 729 - Competenze e compiti del personale qualificato dei Servizi sociali nelle Équipe specialistiche territoriali per disturbi dello spettro autistico
massimeDelibera 23 luglio 2019, n. 638 - Assistenza di persone affette da Distrubo dello Spettro Autistico in Alto Adige

Art. 24 (Modalità di attuazione)

(1)  Le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative erogate dalle strutture del Servizio sanitario provinciale a favore delle persone con disabilità devono essere effettuate in tempi adeguati alle loro particolari esigenze e in tutte le fasi della vita.

(2)  In conformità con le norme di legge, di indirizzo e di programmazione emanate dallo Stato e dalla Provincia, le prestazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da protocolli d'intesa fra enti e servizi interessati pubblici e privati senza scopo di lucro.

Art. 25 (Formazione)

(1)  L’Azienda Sanitaria, in collaborazione con la Provincia, con enti pubblici e con organizzazioni private accreditate presenti sul territorio provinciale e nel rispetto delle rispettive competenze:

  1. programma ed organizza iniziative di formazione e aggiornamento rivolte ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta nonché al personale sanitario dei propri servizi, finalizzate alla promozione della cultura della salute, al contrasto dell’emarginazione sociale delle persone con disabilità e all’informazione sulle diverse forme della comunicazione accessibile;
  2. fornisce informazioni e una formazione mirata ai familiari e a coloro che affiancano la persona con disabilità nel suo percorso clinico.

Art. 26 (Convenzioni)

(1)  L’Azienda Sanitaria può stipulare convenzioni con enti pubblici e con organizzazioni private accreditate presenti sul territorio provinciale per la gestione degli interventi di cui all’articolo  22.

Art. 27  (Monitoraggio)

(1)  Al fine di consentire una corretta e trasparente erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 22, i servizi competenti per la gestione dell’assistenza socio-sanitaria alla persona con disabilità si scambiano informazioni complete e tempestive sugli interventi intrapresi e sugli interventi da adottare a fronte di sopravvenute esigenze di tutela della salute della persona.

CAPO VIII
CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO

Art. 28 (Partecipazione ed accesso alle iniziative)

(1)  Le persone con disabilità prendono parte, su base di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale e a iniziative ricreative, sportive e turistiche.

(2)  Gli enti pubblici e privati che organizzano iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche promuovono, mediante l’adozione di misure specifiche, la partecipazione delle persone con disabilità e garantiscono loro l’accesso ai luoghi in cui tali iniziative si svolgono.

(3)  Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 gli enti pubblici, nell’ambito dei propri settori di competenza:

  1. organizzano azioni di sensibilizzazione, d’informazione e di formazione per promuovere l’inclusione, anche tramite il potenziamento del volontariato;
  2. tengono conto delle suddette finalità nell’erogazione dei contributi agli enti promotori ed organizzatori di iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche.

CAPO IX
ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ

Art. 29 (Accessibilità)   delibera sentenza

(1)  Alle persone con disabilità è garantita l’accessibilità all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione, alla comunicazione, ivi compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, in conformità con le vigenti normative comunitarie, statali e provinciali.

(2)  Gli enti pubblici e privati che forniscono servizi pubblici rendono accessibili le informazioni e agevolano la comunicazione, mettendo a disposizione forme di sostegno nonché tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità.

(3)  La Provincia, nell’ambito delle sue competenze, promuove l’accesso alle nuove tecnologie e ai sistemi d’informazione e comunicazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera d).

(4)  La Provincia promuove la sensibilizzazione e la formazione del personale, delle persone con disabilità e dei loro familiari sull’accessibilità e sulla comunicazione facilitata, nonché sulle modalità di utilizzo degli ausili e strumenti di supporto.

(5)  Leggi e altri documenti ufficiali che riguardano in modo particolare le persone con disabilità sono redatti anche in lingua facile.

(6)  L’inclusione delle persone sorde e sordocieche è riconosciuta anche tramite il sostegno, l’incentivazione e la diffusione della lingua dei segni e della lingua dei segni tattile. 7)

massimeDelibera 8 agosto 2023, n. 672 - Atto programmatorio per l’accesso alle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità del 14 febbraio 2023
7)
L'art. 29, comma 6, è stato inserito dall'art. 14, comma 3, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 30 (Mobilità)  

(1)  La Provincia adotta misure efficaci per assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore inclusione ed autonomia possibile, garantendo in particolare:

  1. l’accesso agli ausili e alle tecnologie di supporto alla mobilità, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera d);
  2. servizi accessibili di trasporto pubblico in conformità con le leggi comunitarie, statali e provinciali vigenti;
  3. prestazioni economiche per l’acquisto e l’adattamento di veicoli ad uso privato;
  4. prestazioni economiche per il trasporto e l’accompagnamento delle persone con disabilità;
  5. la formazione del personale conducente e degli accompagnatori, nonché delle persone con disabilità sulle tecniche di mobilità;
  6. la promozione di progetti innovativi e di training sulla mobilità che favoriscano l’inclusione, l’autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità.

(2)  Il trasporto e l’accompagnamento delle persone con disabilità dal proprio domicilio alle scuole dell’infanzia e alle scuole di cui all’articolo  6 , comma 1, sono eseguiti in conformità con la vigente normativa provinciale tramite:

  1. i servizi pubblici, sempre che essi siano accessibili alla persona, eventualmente integrati dal servizio di accompagnamento;
  2. i servizi di trasporto scolastici o appositi servizi di trasporto accessibili alla persona, eventualmente integrati con il servizio di accompagnamento;
  3. la famiglia, che può ottenere un rimborso chilometrico nell’ambito delle prestazioni economiche di cui al comma 1, lettera d).

(3)  Le persone con disabilità raggiungono autonomamente la sede dei servizi sociali semiresidenziali, ma se non fossero in grado, ricevono un training di preparazione specifica. Se anche con il training non riuscissero ad acquisire la necessaria autonomia per raggiungere i servizi sociali, al trasporto e all’accompagnamento provvede la loro famiglia, che può ottenere un rimborso chilometrico nell’ambito delle prestazioni economiche di cui al comma 1, lettera d). Qualora la famiglia, a fronte di comprovate motivazioni, non possa provvedervi, il trasporto e l’accompagnamento necessari sono effettuati dai servizi sociali mediante:

  1. un servizio di accompagnamento nei servizi di trasporto pubblici, sempre che essi siano accessibili alla persona;
  2. i servizi di trasporto scolastico già esistenti di cui al comma 2, lettera b), per i posti disponibili;
  3. appositi servizi di trasporto accessibili, organizzati dagli enti gestori dei servizi sociali, all’occorrenza integrati dal servizio di accompagnamento.

(4)  Il servizio di trasporto di cui ai commi 2 e 3, svolto da enti privati senza scopo di lucro e idonei allo scopo, non è soggetto ad autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

CAPO X
PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO

Art. 31  8)

8)
L'art. 31 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera g), della L.P. 9 ottobre 2020, n. 11.

Art. 32 (Coinvolgimento attivo)

(1)  La Provincia garantisce il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano:

  1. nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione delle misure e dei servizi che le riguardano;
  2. nella programmazione e nell’attuazione di misure e servizi innovativi.

(2)  La Provincia promuove il coinvolgimento delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano negli organi consultivi della Giunta provinciale costituiti da almeno cinque componenti, qualora vengano trattate tematiche che interessano direttamente le persone con disabilità.

Art. 33 (Coordinamento e raccolta dati)

(1)  Al fine di coordinare efficacemente le misure e i servizi dedicati alle persone con disabilità, la Ripartizione Politiche sociali della Provincia raccoglie dai diversi uffici competenti i dati relativi alla disabilità e organizza regolari incontri tra le ripartizioni provinciali.

CAPO XI
PERSONALE

Art. 34 (Assegnazione di personale)   

(1) I servizi che erogano consulenza, accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e cura alle persone con disabilità devono dotarsi di personale qualificato con competenze assistenziali, educative e socio-pedagogiche. Nell’ambito dei servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gestiti da enti pubblici rientranti nel contratto di intercomparto provinciale, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato è consentita nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente. 9)

(2) Al fine di assicurare la necessaria continuità assistenziale nei servizi sociali, nel caso in cui non sia disponibile personale qualificato nelle graduatorie vigenti, può essere conferito, previa selezione pubblica, l'incarico a personale con un profilo professionale fungibile con quello ricercato, per un periodo non superiore a 36 mesi. 10)

(3)  Il personale di cui al comma 1 deve rispettare l’orario settimanale previsto per i dipendenti provinciali del ruolo amministrativo; a livello di contrattazione collettiva sarà stabilito il tempo da dedicare alla consulenza, preparazione, programmazione, documentazione, formazione ed aggiornamento che deve corrispondere comunque almeno ad un ottavo dell’orario settimanale.

(4) Al personale assegnato alle scuole dell’infanzia e alle scuole, per supplenze o per particolari necessità, possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie, anche per periodi di tempo inferiori a un anno scolastico. 11)

(5)  Il personale di cui al comma 4 opera nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole nelle quali la lingua di insegnamento è la sua stessa madrelingua.

(6)  Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 possono essere integrate dai contratti collettivi.

9)
L'art. 34, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 19, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
10)
L'art. 34, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 19, comma 3, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
11)
L'art. 34, comma 4, è stato così sostiuito dall'art. 19, comma 4, della L.P. 25. settembre 2015, n. 11.

CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 (Disposizioni transitorie)   delibera sentenza

(1)  Le prestazioni e le misure di cui alla presente legge sono erogate dalla Provincia, dagli enti gestori delegati e da istituzioni pubbliche e private, sulla base delle rispettive competenze istituzionali nonché di accordi stipulati nel rispetto della normativa vigente. I riferimenti alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, che viene abrogata dall’articolo 37 della presente legge, contenuti nell’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, si intendono riferiti alle medesime funzioni previste dalla presente legge.

(2)  La Giunta provinciale provvede a dare attuazione alle misure previste dalla presente legge mediante regolamenti ed altri provvedimenti amministrativi, in conformità con la normativa statale.

(3)  Le prestazioni a carattere socio-assistenziale a favore degli invalidi di guerra e di servizio sono erogate dagli enti gestori dei servizi sociali secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

(4)  Il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Gli oneri per l’assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica sono esclusi dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. Vengono rimborsati alle strutture, qualora non garantiti direttamente dall’Azienda sanitaria, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. I costi per la direzione ed il coordinamento del settore di assistenza e di cura vengono coperti tramite la retta. La Giunta provinciale stabilisce i profili professionali che possono svolgere la funzione di responsabile tecnico dell’assistenza.”

(5)  Nel comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, nella versione italiana le parole “ai lungodegenti” sono sostituite dalle parole “agli ospiti”.

massimeDelibera 21 febbraio 2017, n. 213 - Approvazione delle "Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio" - Revoca delle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 873 del 10.03.2013 "Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità - allegato A" e n. 1469 del 26.09.2011 "Criteri per la concessione della prestazione Vita indipendente e partecipazione sociale ai sensi dell'art. 25 del vigente DPGP 11 agosto 2000 n. 30" (modificata con delibera n. 1043 del 07.12.2021)

Art. 36 (Disposizioni finali)   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale approva un testo in lingua facile della presente legge e un glossario sulla legge.

massimeDelibera 25 agosto 2015, n. 990 - Approvazione del testo in "lingua facile" della legge provinciale 14.07.2015, n. 7, "Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità"

Art. 37 (Abrogazioni)

(1)  La legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è abrogata.

CAPO XIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 38 (Disposizioni finanziarie)

(1)  Le tariffe dei servizi sociali a carico degli utenti e dei familiari sono determinate ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

(2)  Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 3.425.000 euro annui, si provvede mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa all’unità previsionale di base 09100 di cui alla legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, di 1.200.000 euro e con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 04105, 04115, 05100, 05105, 09105 e 11100 a carico dell’esercizio 2015 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, abrogata dall’articolo 37 della presente legge.

(3)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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