(1) Le tariffe dei servizi sociali a carico degli utenti e dei familiari sono determinate ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 3.425.000 euro annui, si provvede mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa all’unità previsionale di base 09100 di cui alla legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, di 1.200.000 euro e con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 04105, 04115, 05100, 05105, 09105 e 11100 a carico dell’esercizio 2015 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, abrogata dall’articolo 37 della presente legge.
(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.