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m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 71)
Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità

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1)
Pubblicata nel supplemente n. 2 del B.U. 21 luglio 2015, , n. 29.

Art. 4 (Misure di sostegno  alle famiglie)

(1)  L’assistenza alle persone con disabilità e il sostegno alle loro famiglie iniziano il prima possibile e si basano sulla valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità individuali.

(2)  La Provincia promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione, accompagnamento e consulenza, nonché di auto mutuo aiuto per i futuri genitori e le famiglie.

(3)  La Provincia sostiene la consulenza e l’accompagnamento delle persone con disabilità per promuovere il loro diritto di determinare autonomamente la propria vita sessuale, di costituire una famiglia propria ed esercitare la genitorialità.

(4)  La Provincia promuove:

  1. prestazioni e servizi domiciliari per il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie ed interventi pedagogici precoci per bambini e bambine con disabilità;
  2. servizi di sollievo in forma di ammissioni temporanee e nei fine settimana, nonché di accoglienza in famiglie affidatarie;
  3. l’accoglienza presso i servizi residenziali e semiresidenziali per minori, in caso di situazioni che rechino pregiudizio al benessere del o della minore;
  4. offerte di assistenza ed accompagnamento rispondenti alle esigenze individuali dei bambini e delle bambine con disabilità, nonché delle loro famiglie, ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8;
  5. offerte ricreative per tutta la famiglia;
  6. formazione e aggiornamento continui sul tema dell’inclusione, rivolti a tutti coloro che offrono consulenza ed accompagnamento alle famiglie;
  7. misure per favorire, ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, la conciliabilità tra famiglia e lavoro e il reinserimento nel mondo del lavoro, tenendo conto delle particolari esigenze di coloro che curano ed assistono familiari con disabilità.
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