(1) La protocollazione avviene presso i singoli dipartimenti, le singole ripartizioni e le singole aree dell’Amministrazione provinciale; i rispettivi direttori e le rispettive direttrici possono prevedere una sede di protocollo unica o distribuire la protocollazione su più strutture organizzative. 20)
(2) Nell’ambito delle singole strutture organizzative i permessi per la protocollazione vengono assegnati dai rispettivi direttori e dalle rispettive direttrici. 21)