(1) I documenti informatici devono essere caricati nel registro di protocollo.
(2) I documenti informatici caricati nel registro di protocollo sono automaticamente versati nel sistema di conservazione digitale, che garantisce nel tempo l’integrità e la leggibilità dei documenti informatici e, se essi sono provvisti di firma digitale, la validità della firma. 71)
(3) Decorsi i tempi di conservazione, i documenti informatici sono scartati. I documenti informatici destinati alla conservazione permanente permangono nel sistema di conservazione digitale. 72) 73)