(1) Le registrazioni di protocollo possono essere annullate solo previa autorizzazione dei direttori e delle direttrici delle strutture organizzative presso le quali è istituita una sede di protocollo.
(2) Dall’autorizzazione devono risultare il numero e la data di protocollo della registrazione da annullare, nonché le motivazioni dell’annullamento.
(3) Nel registro di protocollo, l’annullamento è riconoscibile da un’apposita dicitura generata in automatico; sui documenti cartacei l’annullamento della segnatura di protocollo viene apportato a mano.