(1) La numerazione nel registro di protocollo è progressiva e viene rinnovata ogni anno solare.
(2) Ogni numero di protocollo è assegnato una sola volta.
(3) Fanno eccezione i casi di ricezione di documenti indirizzati a più strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale e i casi di spedizione di documenti interni e in uscita, indirizzati a due o più destinatari. Per ricevere lo stesso numero di protocollo, detti documenti devono essere identici sia per quanto concerne il contenuto sia per i destinatari.