In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

n) Decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2015, n. 161)2)
Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 16 giugno 2015, n. 24.
2)

Art. 7  (Ascensori)

(1) Il proprietario o l’esercente dell'ascensore deve affidarne la manutenzione ad una persona iscritta nell'elenco provinciale dei manutentori d'ascensore o ad una ditta specializzata, la quale vi provvede mediante personale abilitato. Il proprietario o l’esercente deve altresì sottoporre l’ascensore alla verifica di sicurezza di cui al comma 5. Spetta al soggetto incaricato della manutenzione, di seguito denominato manutentore, provvedere periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

  1. alla verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, del regolare funzionamento delle porte dei piani e delle serrature;
  2. alla verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene;
  3. alle normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti dell'ascensore.

(2) Almeno una volta ogni sei mesi in caso di ascensori e almeno una volta all'anno in caso di montacarichi, il manutentore provvede a:

  1. verificare la funzionalità del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
  2. verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
  3. verificare minutamente i componenti del circuito idraulico, ivi compresa la tubazione, il cilindro ed il pistone;
  4. verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti di terra;
  5. annotare i risultati delle suddette verifiche nella documentazione prevista.

(3) Il manutentore prescrive tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti difettose o logorate e verificarne l'esecuzione. Qualora rilevi un pericolo in atto, il manutentore sospende immediatamente il servizio dell'elevatore, fino a quando l'impianto non sia stato riparato, informandone il proprietario e la Ripartizione provinciale Lavoro.

(4) Spetta al manutentore provvedere alle manovre di emergenza, ad eccezione di quella a mano, che può essere eseguita anche da altre persone appositamente istruite ed autorizzate.

(5) Gli ascensori devono essere sottoposti ad una verifica di sicurezza da parte di un organismo notificato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modifiche, da effettuarsi almeno ogni tre anni.

(6) Le irregolarità nella manutenzione e nelle verifiche di sicurezza da parte della ditta di manutenzione devono essere denunciate alla Ripartizione provinciale Lavoro.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionA Mercato del lavoro
ActionActionB Collocamento dei lavoratori
ActionActionC Orientamento professionale
ActionActionD Tutela tecnica del lavoro
ActionActiona) Legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 33
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1996, n. 9
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16
ActionActioni) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009 , n. 51
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010 , n. 15
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2015, n. 16
ActionActionArt. 1  (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2  (Norme comuni)
ActionActionArt. 3  (Dichiarazione di messa in esercizio)
ActionActionArt. 4  (Procedura di verifica)
ActionActionArt. 5  (Soggetti verificatori)
ActionActionArt. 6  (Requisiti dei soggetti verificatori)
ActionActionArt. 7  (Ascensori)
ActionActionArt. 8  (Elenco provinciale dei manutentori di ascensori)
ActionActionArt. 9  (Impianti elettrici)
ActionActionArt. 10  (Altri apparecchi e impianti)
ActionActionArt. 11  (Abrogazione)
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico