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s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 61)
Ordinamento del personale della Provincia

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

Art. 5 (Contrattazione collettiva - procedimento)   delibera sentenza

(1)  La contrattazione collettiva intercompartimentale, di comparto e decentrata per il personale degli enti di cui all’articolo 1 è gestita dall’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali nell’ambito degli obiettivi programmatici definiti dalla Giunta provinciale, di concerto con il Direttore generale/la Direttrice generale della Provincia. 9)

(2) 10)

(3)  La rappresentatività sindacale e la composizione della delegazione sindacale sono stabilite con contratto collettivo intercompartimentale.

(4)  I contratti collettivi sono vincolanti se sono sottoscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentanti, tra quelle rappresentative per il rispettivo livello di contrattazione, complessivamente almeno il 50 per cento più uno degli iscritti sindacali, ai sensi della disciplina sulla rappresentatività sindacale stabilita nel contratto collettivo intercompartimentale.

(5)  Una volta sottoscritta, l’ipotesi di contratto collettivo viene trasmessa entro 20 giorni alla Giunta provinciale. Unitamente all’ipotesi di contratto collettivo sottoscritta sono trasmessi anche:

  1. la relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto collettivo, corredata di appositi prospetti relativi al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione della spesa complessiva, sia per l'anno in corso sia per gli anni successivi;
  2. il parere motivato espresso dall’organismo di valutazione sull’ipotesi di contratto collettivo, attestante il rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge;
  3. il parere motivato espresso dal Collegio dei revisori dei conti sull’ipotesi di contratto collettivo, attestante la compatibilità economico-finanziaria del contratto collettivo con i vincoli di bilancio. 11)

(5/bis)  In caso di parere negativo ovvero favorevole condizionato degli organi di cui al comma 5, lettere b) e c), il Direttore/la Direttrice generale invita il/la responsabile della contrattazione a riaprire il negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto di rilievo entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione formale del rilievo al Direttore/alla Direttrice generale da parte dell’organo. 12)

(6)  Entro i 30 giorni successivi la Giunta provinciale si pronuncia sull'ipotesi di contratto, autorizzandone la definitiva sottoscrizione da parte della parte negoziale pubblica, previa verifica della copertura finanziaria annuale e pluriennale, ai sensi della vigente normativa provinciale, o impartendo nuove direttive per la continuazione della contrattazione.

(7)  I contratti collettivi diventano efficaci a partire dal giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(8)  La disciplina contenuta nei contratti collettivi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore dei nuovi accordi, salva diversa previsione contrattuale.

(9) 13)

(10)  La contrattazione collettiva decentrata può essere delegata dalla Giunta provinciale ai singoli enti di cui all’articolo 1.

(11)  I contratti collettivi decentrati che non comportano nuove o maggiori spese sono stipulati dalla competente unità organizzativa con le organizzazioni sindacali e sono comunicati in forma appropriata al personale interessato. 14)

(12)  I pareri dell’organismo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 5, lettere b) e c), sono necessari anche per la procedura contrattuale riferita agli accordi integrativi provinciali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri e le pediatre di libera scelta e con i medici specialisti ambulatoriali. 15)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 31.01.2003 - Organizzazione sindacale esclusa dalla contrattazione collettiva - giurisdizione dell'A.G.O.
9)
L'art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
10)
L'art. 5, comma 2, è stato abrogato dall'art. 16, comma 3, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
11)
L’art. 5, comma 5, è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
12)
L’art. 5, comma 5/bis, è stato inserito dall’art. 5, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
13)
L'art. 5, comma 9, è stato abrogato dall'art. 16, comma 3, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
14)
L'art. 5, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
15)
L'art. 5, comma 12, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, della L.P. 3 agosto 2022, n. 9.
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