(1) Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato di revisione della spesa pubblica, di seguito denominato Comitato, in attuazione dell’articolo 24/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.
(1) Al Comitato spettano i seguenti compiti:
(1) Con proprio regolamento il Comitato disciplina in dettaglio i singoli compiti, quali l’organizzazione, le modalità di funzionamento, le ulteriori norme a garanzia dell’indipendenza e in materia di incompatibilità, nonché il codice di condotta dei propri componenti. A tal fine si richiamano anche le specifiche disposizioni vigenti per i dipendenti pubblici.
(2) I componenti del Comitato si riuniscono per almeno otto sedute nell’arco dell’esercizio finanziario. Per la preparazione dei lavori viene riconosciuta al massimo una mezza giornata a seduta. Le attività svolte nell’ambito della prestazione intellettuale sono verbalizzate per iscritto.
(3) Al componente del Comitato che è dipendente della pubblica amministrazione sono affidati i compiti di coordinamento. Il coordinatore o la coordinatrice funge anche da elemento di raccordo tra il Comitato e l’Amministrazione provinciale. La funzione di coordinamento non è ulteriormente remunerata.
(4) Per lo svolgimento dell’attività del Comitato possono essere messi a disposizione del coordinatore/della coordinatrice, anche per limitati periodi di tempo, fino a un massimo di tre persone. La pianta organica non può essere modificata.
(1) Il Comitato ha accesso a tutte le informazioni e i dati, anche leggibili ed elaborabili in forma elettronica, necessari all’espletamento dei propri compiti istituzionali nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, non eccedenza, completezza sanciti dagli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.
(2) Nell’ambito dell’attività svolta il Comitato è tenuto ad adottare misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
(3) Il Comitato è inoltre tenuto al rispetto del segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.