(1) Il Comitato ha accesso a tutte le informazioni e i dati, anche leggibili ed elaborabili in forma elettronica, necessari all’espletamento dei propri compiti istituzionali nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, non eccedenza, completezza sanciti dagli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.
(2) Nell’ambito dell’attività svolta il Comitato è tenuto ad adottare misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
(3) Il Comitato è inoltre tenuto al rispetto del segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.