(1) La rete di sorveglianza epidemiologica è gestita dai Servizi veterinari nell’ambito della rispettiva sfera di competenza, ferme restando le competenze del Servizio veterinario provinciale di cui all’articolo 6, comma 1, punto 2), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, e all’articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, nonché quelle del Servizio veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche.
(2) Il Servizio veterinario provinciale può delegare al Servizio veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige l’esercizio delle attività di propria competenza o avvalersi dello stesso.