(1) Dalla data di efficacia dell’accordo prevista dall’articolo 8, è abrogata la legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, "Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)" e si applicano comunque i principi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, e del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, nelle parti compatibili con l’accordo.
(2) Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: