(1) La data di attivazione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria viene fissata dalla Giunta provinciale. Da tale data decadono le convenzioni per l’assistenza zooiatrica stipulate dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche.