(1) Le zone produttive idonee all’insediamento delle attività che comportano forti emissioni, di cui all’articolo 2, comma 1, sono da individuarsi mediante modifica del piano urbanistico comunale sulla base dei seguenti criteri:
(2) Le zone produttive idonee all’insediamento delle attività che comportano forti emissioni, di cui all’articolo 2, comma 2, e all’articolo 3, sono da individuarsi mediante modifica del piano urbanistico comunale. A tal fine sono da applicare i seguenti criteri:
(3) Ai fini del mantenimento di una popolazione stabile quale elemento di salvaguardia della coesione sociale e dell’ordinato assetto del territorio e per prevenire fenomeni di isolamento e marginalizzazione, l’insediamento di commercio al dettaglio in zona produttiva deve comunque garantire il mantenimento del servizio di interesse generale costituito dal commercio di vicinato nei centri abitati, considerando in particolare le caratteristiche del territorio ed il grado di accessibilità dei comuni.