1. Ai fini della definizione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, le comunicazioni inerenti il relativo svolgimento devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Economia nei seguenti termini:
a) per le manifestazioni internazionali e nazionali: nel mese di gennaio dell’anno antecedente a quello di svolgimento;
b) per le manifestazioni fieristiche provinciali: entro il mese di novembre dell’anno antecedente a quello di svolgimento.
2. La Provincia trasmette al coordinamento interregionale, entro il 15 maggio dell’anno antecedente a quello di svolgimento, l’elenco delle fiere internazionali e nazionali per le quali è pervenuta la comunicazione, con i relativi dati: qualifica, periodo di svolgimento, denominazione, settori merceologici, sede e soggetto organizzatore.
3. La Provincia trasmette al coordinamento interregionale, entro il 15 maggio dell’anno antecedente a quello di svolgimento, i dati statistici relativi alle manifestazioni internazionali.
4. Per manifestazioni di nuova istituzione o in altri casi particolari singolarmente valutati, la comunicazione può essere presentata anche oltre i termini di cui ai punti precedenti.