(1) La Convenzione si riunisce almeno due volte al mese e può essere convocata dal presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti della Convenzione stessa.
(2) Le sedute della Convenzione sono pubbliche, come anche l'intero insieme dei documenti da essa prodotti.
(3) I lavori della Convenzione possono essere suddivisi fra gruppi di lavoro e svolgersi anche per via telematica. I dettagli sono definiti dal regolamento, che può essere modificato a maggioranza dei componenti dalla Convenzione stessa.