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g) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 31)
Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige

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1)
Pubblicato nel supplemento n. 2 del B.U. 28 aprile 2015, n. 17.

Art. 1 (Istituzione e compiti)

(1) Al fine di garantire un'ampia partecipazione della società civile altoatesina alla riforma dello Statuto di autonomia, è istituita una Convenzione provinciale (Convenzione sull'Alto Adige) con il compito di esaminare una bozza riguardante, sia gli adeguamenti istituzionali sia le necessarie integrazioni allo Statuto di autonomia, di discuterla e presentarla al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) La Convenzione opera in autonomia e indipendenza nell'ambito degli obiettivi a essa assegnati e secondo il principio del consenso. Inoltre essa si attiene ai principi di trasparenza e pubblicità nonché della partecipazione e consultazione dei cittadini. I lavori della Convenzione si svolgono secondo le seguenti fasi:

  1. una fase iniziale, in cui si elabora un documento introduttivo sulla base del regolamento interno della Convenzione deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale d'intesa con il collegio dei capigruppo;
  2. una fase di audizioni delle proposte presentate dalla società civile, nella quale vengono sentite/sentiti – secondo le modalità previste dal regolamento – anche esperte ed esperti non appartenenti alla Convenzione;
  3. una fase propositiva, in cui si elabora un documento contenente proposte al Consiglio in ordine alla revisione dello Statuto di autonomia. Il documento è trasmesso alle/ai presidenti dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla/al presidente del Consiglio regionale. Possono essere redatte e trasmesse anche relazioni di minoranza. 2)
2)
La lettera c) dell'art. 1, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 17, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
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