4.1 Il direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio approva il finanziamento dei programmi. L’ufficio competente della Ripartizione garantisce il controllo di merito delle domande.
4.2 I progetti ed iniziative vengono esaminati sotto i seguenti criteri:
- idoneità della misura in ordine al raggiungimento degli obbiettivi (effettività);
- adeguatezza delle spese per il raggiungimento degli obiettivi (efficienza);
- qualità ed effetti di sinergia;
- ecosostenibilità: misure con effetti ambientali persistenti vengono preferiti rispettivamente a misure con effetti brevi;
- contributo a livello intellettuale o materiale da parte dei richiedenti;
- coinvolgimento della popolazione.
4.3 L’ufficio della Ripartizione competente per l’evasione della domanda può ammettere la sostituzione nell’ambito del programma annuale presentato di un’iniziativa con un’altra, a patto che la richiesta di sostituzione venga presentata prima dell’effettuazione della variazione. Anche in questo caso l’ufficio competente della Ripartizione garantisce il controllo delle domande.
4.4 La concessione delle agevolazioni avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni e programmi del bilancio finanziario provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta oppure le domande di agevolazione sono archiviate d’ufficio.