(1) È vietato istituire elisuperfici permanenti nei pressi di parchi naturali, siti Natura 2000, biotopi e rifugi alpini.
(2) Le elisuperfici permanenti sono individuate dalla Giunta provinciale, previo parere vincolante dei comuni interessati e previa autorizzazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione civile (ENAC).