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f) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2015, n. 71)
Regolamento sull'attività di volo in zone sottoposte a tutela

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1)
Pubblicato nel B.U. 14 aprile 2015, n. 15.

Art. 2 (Tipi di volo)   delibera sentenza

(1) Possono essere effettuati:

  1. voli aventi finalità scientifiche, di ricerca o di studio;
  2. voli aventi finalità protocollari, se l’ impiego dell’aeromobile è indispensabile;
  3. voli destinati al trasporto di persone al fine di eseguire sopralluoghi nell’ambito di lavori di manutenzione di strutture tecniche e di lavori di costruzione autorizzati dagli enti competenti nonché al trasporto di persone e materiali al cantiere autorizzato, se l’impiego dell’aeromobile è indispensabile;
  4. voli per riprese aeree a scopo giornalistico da parte di reti radiofoniche e televisive in occasione di grandi manifestazioni, anche a carattere sportivo, ovvero per riprese aeree per trasmissioni a carattere culturale (di interesse pubblico e turistico);
  5. voli con finalità di addestramento;
  6. voli per riprese cinematografiche di film a soggetto in cooperazione o con il sostegno della Provincia;
  7. voli di rifornimento per rifugi e baite.

(2) Sono istituiti corridoi di sorvolo che consentono il collegamento tra valli o località contigue. Tali corridoi sono individuati dalla Giunta provinciale, di norma in corrispondenza di tratti stradali già esistenti.

(3) I voli devono seguire il percorso più breve e avere la minima durata ed il minor impatto ambientale possibili.

(4) Non sono, in ogni caso, consentiti il decollo, l'atterraggio e il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri 500 dal suolo nell'ambito di biotopi tutelati di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

massimeDelibera 20 novembre 2018, n. 1202 - Elisuperfici sopra 1600 m s.l.m.
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