1. Le domande di aiuto possono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo; in questo periodo da ogni richiedente può essere presentata una sola domanda di aiuto.
2. La persona richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione scritta, ove riporta ogni ulteriore aiuto de minimis percepito a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.
3. L’Ufficio provinciale Zootecnia verifica l’ammissibilità della domanda al finanziamento, la regolare presentazione della stessa e dei dati ivi contenuti; accerta inoltre che con la concessione dell’aiuto non venga superato il massimale di cui al punto 1 degli aiuti de minimis complessivamente concessi all’impresa interessata e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al sopra citato regolamento.