(1) Qualora gli enti preposti riescano ad organizzare e finanziare corsi di formazione professionale per gli operai del settore forestale, le amministrazioni sono impegnate a collaborare proficuamente, fornendo eventuali istruttori e mettendo a disposizione le sedi più idonee per il miglior risultato dei corsi stessi.
(2) La partecipazione ai corsi di formazione professionale può essere concessa a tutti i lavoratori dopo un determinato periodo di tempo.