(1) In caso di matrimonio il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario Al lavoratore con contratto a tempo determinato con giornate annuali oltre le 150, spetterà un permesso retribuito di 7 giorni di calendario, mentre al lavoratore con meno di 150 giornate annuali, ma più di 100 giornate annuali, spetterà un permesso di 5 giorni di calendario. In ogni caso il giorno del matrimonio deve essere compreso nel permesso.
(2) L’operaio ha diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.
(3) Per la nascita di un figlio o in caso di adozione spetta al padre un giorno di permesso retribuito.
(4) Ai sensi delle disposizioni statali in materia, per la donazione di sangue, il lavoratore può fruire di un permesso retribuito di un giorno lavorativo.
(5) Ai sensi delle disposizioni statali in materia, per l’assistenza a persone disabili, il lavoratore può fruire dei permessi retribuiti ai sensi della legge 104/1992.