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b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 9  (Valutazione)

(1)  Le domande giudicate positivamente dalla Conferenza dei servizi sono valutate a maggioranza semplice, nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza, della non discriminazione e dell’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché dell’uso efficiente delle risorse, da una commissione composta da:

  1. il Direttore/la Direttrice dell’ufficio competente, che la presiede;
  2. un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Economia;
  3. un/una rappresentante del Consiglio dei Comuni.

(2)  La commissione di valutazione valuta nel seguente ordine: 9)

  1. la qualità tecnico-innovativa dei progetti presentati, nella misura di 12 punti;
  2. la qualità economico-energetica dei progetti presentati, nella misura di 24 punti;
  3. dopo l’apertura della busta chiusa contenente l’offerta relativa ai fondi di compensazione previsti, l’apporto del contributo economico destinato a prestazioni a favore della collettività nei comuni rivieraschi, nella misura di 24 punti. 10)

La totalità dei punti è data dalla somma delle valutazioni nei singoli settori e la richiesta con il numero di punti più elevato riceve l’aggiudicazione.

(2-bis)  Se due o più domande hanno lo stesso punteggio complessivo, ottiene l'aggiudicazione quella che ha ricevuto più punti in base alla lettera c) del comma 2. Se due o più domande hanno lo stesso punteggio complessivo e anche lo stesso numero di punti nell'ambito di cui alla lettera c), ottiene l'aggiudicazione la domanda che ha ricevuto più punti in base alla lettera b) del comma 2. Se le domande hanno lo stesso numero di punti anche in questo ambito, entro 15 giorni si procede a un’ulteriore negoziazione in busta chiusa, e la concessione viene affidata dalla commissione di valutazione al miglior offerente. 11)

(3)  Qualora la Conferenza dei servizi abbia valutato positivamente domande sia per piccole che per medie derivazioni, la commissione di valutazione considera solamente le medie derivazioni, considerato il prioritario interesse pubblico e l’uso più efficiente delle risorse, fatta eccezione per le piccole derivazioni per l’approvvigionamento idroelettrico per strutture abitative, rifugi e malghe, per le quali l’allacciamento alla rete elettrica pubblica non sia ragionevole dal punto di vista tecnico o economico.

(4)  La commissione di valutazione determina il progetto vincitore entro 45 giorni dalla ricezione del parere della Conferenza dei servizi.

9)
L’alinea dell’art. 9, comma 2, è stata così sostituita dall’art. 13, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
10)
La lettera c) dell’art. 9, comma 2, è stata così modificata dall’art. 13, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
11)
L'art. 9, comma 2-bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
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