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b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 33  (Sanzioni amministrative)

(1)  Chi contravviene all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro.

(2)  Chi contravviene alla disposizione sul ripristino dello stato dei luoghi dopo la cessazione della servitù, di cui all’articolo 14, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 100,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

(3)  Chi contravviene alla disposizione sulle lievi modifiche ammissibili di cui all’articolo 19, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro.

(4)  Chi contravviene all’obbligo di comunicazione al comune di cui all’articolo 19, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro. 30)

(5)  Chi contravviene alla disposizione sulle difformità sostanziali di cui all’articolo 20, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

(6)  Chi non rispetta i termini di scadenza della concessione di cui all’articolo 21, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro.

(7)  Chi non rispetta i termini di scadenza della concessione di cui all’articolo 24, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro.

(8)  Chi contravviene all’obbligo di presentazione di cui all’articolo 25, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro.

(9)  Chi contravviene all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 25, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 3.000,00 euro a 9.000,00 euro.

(10)  Chi contravviene alla disposizione sulle verifiche e sulla sicurezza di cui all’articolo 26 è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

(11)  Chi contravviene alle disposizioni sullo smantellamento degli impianti di cui all’articolo 31 è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000,00 euro a 18.000,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 300,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

(12)  In caso di concessione per piccole derivazioni è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro chi:

  1. realizza opere di derivazione abusive;
  2. non rispetta la portata d’acqua residua prescritta;
  3. attua abusivamente varianti sostanziali a derivazioni;
  4. non osserva il periodo di utilizzo e la quantità d’acqua concessa;
  5. deriva senza concessione, 31)
  6. non garantisce la quantità d’acqua per gli usi prioritari potabile e agricolo ai sensi dell’articolo 13 della Parte 3 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2017, oppure ostacola l’intesa relativa a queste finalità tra i concessionari. 32)

In caso di ripetuta violazione della disposizione di cui alla lettera f) la concessione è revocata. 33)

(13)  La sanzione amministrativa di cui al comma 12 è triplicata per le medie derivazioni.

(14)  In caso di concessione per piccole derivazioni, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro chi:

  1. effettua varianti non autorizzate alle opere di derivazione;
  2. non osserva le prescrizioni generali e speciali della concessione;
  3. mantiene le opere di presa, raccolta, adduzione o restituzione in stato di funzionamento non regolare.

(15)  In caso di concessioni per medie derivazioni la sanzione amministrativa di cui al comma 14 va da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

30)
L'art. 33, comma 4, è stato così modificato dall'art. 12, comma 11, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
31)
La lettera e) dell'art. 33, comma 12, è stata aggiunta dall'art. 25, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
32)
La lettera f) dell'art. 33, comma 12, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.
33)
La frase dell'art. 33, comma 12, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 2, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.
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