(1) Gli impianti oggetto di concessioni non rinnovate, revocate, annullate o dichiarate decadute e non più rilasciate, ovvero di concessioni oggetto di rinuncia da parte del concessionario, sono smantellati dal concessionario uscente a proprie spese.
(2) Tutte le opere fuori terra (presa, restituzione, edifici, condotte in superficie) sono smantellate a regola d’arte e in conformità alle norme, e le superfici interessate sono ripristinate allo stato originario.
(3) Il ripristino deve avvenire in modo tale da garantire l’originario uso dei fondi, senza alcuna limitazione.
(4) Occorre inoltre garantire che le condotte sotterranee non causino più alcun pericolo, anche in termini di stabilità dei pendii.