(1) Nel procedimento per il rilascio di concessioni per piccole derivazioni d’acqua a scopo di produzione elettrica, che servano esclusivamente all’approvvigionamento elettrico per autoconsumo di malghe e rifugi, per i quali non sia altrimenti possibile un allacciamento economico e vantaggioso alla rete elettrica, non si applicano gli articoli 4 e 9. Gli articoli 4 e 9 non si applicano altresì al rilascio di concessioni per piccole derivazioni idroelettriche fino a un massimo di 50 kW per il fabbisogno domestico di masi di montagna con più di 40 punti di svantaggio e di alpeggi gestiti in proprio, anche se allacciati alla rete elettrica pubblica, ove la produzione oltre l’autoconsumo può essere immessa in rete. La potenza nominale media annua viene stabilita sulla base dei costi comprovati del fabbisogno di energia elettrica nell’uso agricolo e del fabbisogno abitativo del conduttore dell’azienda degli ultimi due anni, aggiungendo gli investimenti previsti per i successivi due anni limitatamente all’esercizio di attività in agricoltura con effetti sul consumo di energia elettrica nella misura massima del 10 per cento dei comprovati costi per l’energia elettrica degli ultimi due anni. Per queste domande, in deroga alle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), quale ulteriore elaborato progettuale sono da allegare solamente la relazione tecnica con i dati tecnici e le caratteristiche dell’impianto nonché una descrizione ecologica del corso d’acqua interessato. 28)