(1) La Giunta provinciale stabilisce:
- le linee guida tecniche sulle domande nonché sui dati e documenti da produrre a corredo delle stesse, che indichino anche le procedure per la rettifica e l’integrazione di eventuali domande incomplete; 2)
- i fondi di compensazione di cui ai commi 2 e 3, con le relative modalità di pagamento, i relativi settori di intervento e il monitoraggio del loro corretto utilizzo, d’intesa con il Consiglio dei comuni;
- le linee guida per la determinazione dell’indennizzo al concessionario uscente;
- le direttive circa le modalità e la periodicità delle verifiche di sicurezza.
(2) I fondi di compensazione devono essere destinati a:
- misure a favore dell’ecosistema idrico di riferimento, tali misure vanno considerate come prioritarie;
- misure per il miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale dell’approvvigionamento energetico;
- misure a favore della natura, del paesaggio e dell’ecosistema;
- misure di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali nonché di messa in sicurezza delle infrastrutture rurali;
- misure di prevenzione dei cambiamenti climatici e a favore degli adattamenti ai cambiamenti climatici;
- misure per il miglioramento dell’efficienza energetica;
- misure nell’ambito della tutela tecnica dell’ambiente.
(3) Le misure volte a prevenire e mitigare gli effetti negativi direttamente connessi al progetto sull’ambiente non sono considerate come fondi di compensazione.
(3-bis) Se per finanziare progetti di compensazione ambientale i comuni hanno assunto un mutuo oppure un finanziamento tramite il fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, essi possono utilizzare i fondi di compensazione per rimborsare le rate di mutuo o finanziamento. 3)
(3-ter) I fondi di compensazione possono essere usati dai comuni anche per il finanziamento di misure riguardanti beni di proprietà di terzi. 4)
(4) L’assessore provinciale/L’assessora provinciale all’energia:
- nomina la commissione di valutazione di cui all’articolo 9, che rimane in carica per quattro anni;
- rilascia le concessioni per piccole e medie derivazioni;
- rilascia il nulla osta per la cessione di piccole e medie derivazioni.
(5) Il direttore/La direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente stabilisce le modalità di comunicazione dei quantitativi di energia prodotta.
(6) In deroga all’articolo 31, comma 2, della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, non è ammesso il ricorso gerarchico alla Giunta provinciale.
(7) Gli atti amministrativi adottati dai competenti organi sono definitivi.
(8) Il termine massimo del procedimento non può superare 330 giorni.