(1) Una volta accertata la disponibilità dei fondi e, se necessario, previo espletamento della procedura VIA, è rilasciata la concessione che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto.
(1-bis) Il disciplinare di concessione deve essere sottoscritto dall’aggiudicatario entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di invito alla firma dello stesso, pena l’archiviazione della domanda di rilascio della concessione. 12)
(2) Qualora non venga redatto un disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario, le prestazioni a favore della collettività e i dati tecnici dell’impianto sono riportati nella concessione.
(3) La concessione è rilasciata per una durata di 30 anni. Nel caso di presa in consegna di acqua da altri impianti soggetti all’obbligo di concessione, la cui durata residua sia inferiore ai 30 anni, la durata della nuova concessione viene adeguata alla durata della concessione di questi ultimi. 13)
(4) La concessione per piccole o medie derivazioni è pubblicata per estratto sulla Rete Civica dell’Alto Adige.