(1) Le infrastrutture indispensabili per gli impianti per medie derivazioni e le infrastrutture per il trasporto dell’energia prodotta sono considerate, ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, di interesse pubblico, urgenti e indifferibili.
(2) Sono considerate infrastrutture indispensabili per l’esercizio di una centrale idroelettrica per la produzione di energia elettrica in particolare: