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84) Legge 23 dicembre 2014, n. 1901)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

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1)
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.

Art. 1

(1 - 399) 2)

(400)  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell’adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:

 

Regione o provincia autonoma

Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro)

Anni 2015-2017

Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro)

Anno 2018

Valle d'Aosta

10.000,00

10.000,00

Provincia autonoma di Bolzano

-

25.000,00

Provincia autonoma di Trento

-

21.000,00

Friuli-Venezia Giulia

87.000,00

87.000,00

Regione siciliana

273.000,00

273.000,00

Sardegna

97.000,00

97.000,00

Totale autonomie speciali

467.000,00

513.000,00

 

(401 - 403) 3)

(404)  Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, le predette province autonome versano all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette province autonome, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

(405) 4)

(406)  Le disposizioni recate dai commi da 407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui ai commi da 408 a 413 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

(407)  A decorrere dal 1° gennaio 2015 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 69, comma 2, lettera b), le parole: «i due decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
  2. all'articolo 73, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni»;
  3. all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole: «i sette decimi» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto decimi»;
  4. all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
    «3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268»;
  5. all'articolo 79:
    1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:»;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza
    pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti»;
    3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
    «4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.
    4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»;
    4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3) della presente lettera, sono aggiunti i seguenti:
    «4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
    4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza
    un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.
    4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
    4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.
    4-septies. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.
    4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.»

(408)  Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilità interno di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato per la regione Trentino-Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in - 65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in - 78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

(409)  Non si applica alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(410)  Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione Trentino-Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.(

(411)  L'ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri prodotti energetici di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle province.

(412)  Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

(413)  La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni.

(414)  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 398 a 417.

(415 - 416) 5)

(417)  Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 400 possono essere modificati, con invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo è recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

(418 - 735) 6)

Allegati 7)

2)
Omissis
3)
Omissis
4)
Omissis
5)
Omissis
6)
Omissis
7)
Omissis
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