(1) Per la costruzione e l’ampliamento di impianti di teleriscaldamento la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale.
(2) La quantificazione delle spese e la relativa copertura avviene con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
(3) Il contributo pluriennale è concesso secondo i presupposti e con le modalità di cui alla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche.
(4) ll presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2015.