(1) Per le sfere di competenza rimanenti presso l’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, i compiti del direttore amministrativo e del direttore tecnico sono assunti dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco.
(2) Finché la Giunta provinciale non emana ovvero stabilisce i criteri, le modalità, le direttive, i piani, i tariffari, le delibere e le procedure previsti, valgono quelli già approvati dal consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e gli organi ivi indicati sono sostituiti dai rispettivi organi della Provincia autonoma di Bolzano.
(3) La Provincia autonoma di Bolzano subentra in tutti i contratti correnti dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, che riguardano le sfere di competenza trasferite con il presente regolamento alla Provincia autonoma di Bolzano.
(4) La Provincia autonoma di Bolzano liquida i contributi, sussidi, finanziamenti e rimborsi delle spese che l’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile ha concesso prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, se riguardano le sfere di competenza trasferite con il presente regolamento alla Provincia autonoma di Bolzano.