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o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 91)
Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, integrazione, parificazione, servizi sociali, invalidi civili, sanità, famiglia e sudtirolesi nel mondo

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 ottobre 2014, n. 43.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1)  L’articolo 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Partecipazione)

1. AI fine di garantire il coinvolgimento e la partecipazione allo sviluppo delle politiche sociali della Provincia, le parti sociali e le associazioni di rappresentanza dell'ambito sociale vengono preventivamente informate e sentite rispetto a modifiche normative nonché ad altre riforme di particolare rilievo nel campo delle politiche sociali.”

(2)  L’articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 4 (Sezione ricorsi)

1. È istituita la Sezione ricorsi che decide:

  1. sui ricorsi presentati contro le decisioni degli enti pubblici gestori dei servizi sociali concernenti l'erogazione delle prestazioni;
  2. sulle controversie in materia di ricovero e di spedalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera w).

2. Le decisioni dei comitati tecnici degli enti gestori dei servizi sociali, riguardanti la riduzione o negazione di prestazioni di assistenza economica a causa del mancato rispetto degli obblighi e dei progetti concordati in relazione ai propri doveri di autonomo sostentamento, così come la negazione di prestazioni a seguito dell’assenza dei beneficiari dal territorio provinciale, sono definitive.

3. La Sezione ricorsi è composta dal Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali, che la presiede, e da due funzionari degli uffici provinciali competenti in materia di assistenza sociale.

4. La Sezione ricorsi è organo collegiale perfetto.”

(3) Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, vengono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):

“d) dell’età dell’utente;

e) del fabbisogno assistenziale dell’utente.”

(4)  Dopo l’articolo 7/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7/quater (Posti letto in case di riposo e centri di degenza)

1. Nei territori nei quali la dotazione di posti letto nei servizi residenziali per anziani accreditati supera il 120 per cento del parametro definito dal piano sociale provinciale, non possono essere realizzati ulteriori posti con finanziamento provinciale.

2. La Giunta provinciale definisce i territori di riferimento.”

(5)  L’articolo 12/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12/bis (Azienda Servizi Sociali)

1. L’azienda è ente pubblico non economico e strumentale dei comuni e delle comunità comprensoriali per la gestione dei servizi sociali. Essa è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile e assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge e dal piano sociale provinciale e quelle che le vengono conferite dagli enti che l’hanno istituita. Se espressamente delegata dall’ente istitutore, svolge le funzioni di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche.

2. Sono organi dell’azienda il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti, cui competono rispettivamente le funzioni di direzione gestionale e di controllo.

3. Al direttore generale spettano tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell’azienda alla quale è preposto, secondo le modalità previste dallo statuto. In particolare il direttore verifica i risultati della gestione dell’azienda e dispone le assunzioni del personale. Adotta i regolamenti, fatti salvi quelli di cui al comma 6. Il vicedirettore generale svolge funzioni vicarie del direttore generale. Il vicedirettore generale dirige una delle strutture organizzative dell’azienda.

4. Il direttore generale e il vicedirettore generale dell’azienda sono nominati dalla giunta dell’ente istitutore, previo avviso da pubblicarsi almeno 30 giorni prima nel Bollettino Ufficiale della Regione, con contratto a tempo determinato e devono possedere i requisiti previsti per la nomina a dirigente apicale dell’ente istitutore. La durata dell’incarico non può superare di 6 mesi il mandato della giunta comunale che lo ha nominato. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta dell’ente istitutore su proposta del presidente della comunità comprensoriale ovvero del sindaco o dell’assessore da questo delegato con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e può essere integrato da una indennità ad personam. Nel caso di azienda già esistente i contratti in essere all’entrata in vigore della presente norma vengono adeguati alla disposizione di cui al secondo periodo del presente comma.

5. Il collegio dei revisori è nominato dalla giunta dell’ente istitutore secondo la vigente normativa in materia di ordinamento dei comuni. Il compenso è corrispondente a quello fissato dalla Giunta regionale per i revisori dei conti dell’ente istitutore.

6. La giunta dell’ente istitutore approva i programmi di attività dell’azienda, unitamente ad un piano finanziario o bilancio preventivo a dimostrazione dell’equilibrio finanziario dell’esercizio di riferimento, il bilancio economico patrimoniale di fine esercizio o conto consuntivo, la pianta organica del personale dipendente, i regolamenti dei servizi sociali, l’istituzione di nuovi servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi dei servizi ed esercita la vigilanza sull’azienda. Ai fini dell’approvazione della pianta organica del personale o, nel caso di azienda già esistente, dei suoi ampliamenti è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.

7. I consigli degli enti istitutori approvano lo statuto dell’azienda e le relative modifiche e, per la parte di competenza, approvano i bilanci pluriennali delle aziende e ne assicurano i finanziamenti annuali.

8. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la vigente normativa provinciale sull’ordinamento delle comunità comprensoriali. Per l’ordinamento del personale si applica quello vigente per l’ente istitutore, salvo che vi sia specifica normativa di settore al riguardo.

9. Il personale dipendente degli enti istitutori, addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali, è trasferito all’azienda nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso l’ente istitutore. La giunta dell’ente istitutore stabilisce tempi e modalità del trasferimento.”

(6)  Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15/bis (Servizi territoriali per l’assistenza e cura)

1. I gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari ambulanti, semiresidenziali e residenziali per persone non autosufficienti attivi in un determinato ambito territoriale istituiscono, in accordo con gli enti locali e con il coinvolgimento delle organizzazioni senza scopo di lucro attive nel settore, un servizio territoriale unitario sia per l’informazione e l’accompagnamento delle persone non autosufficienti e dei loro familiari che per il migliore coordinamento dei propri servizi ed interventi.

2. Gli ambiti territoriali e le forme organizzative sono definiti dalla Giunta provinciale.

3. Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 è possibile uno scambio di dati e informazioni, anche di natura personale e sensibile, tra gli enti partecipanti.

4. La partecipazione a tali servizi territoriali costituisce requisito per l’accreditamento dei servizi.”

(7)  Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

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