(1) Dopo l’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo 20/bis:
"Art. 20/bis (Contributo per spese accessorie per pensionati)
1. Alle persone titolari di un assegno o una pensione sociale, così come di una integrazione al trattamento minimo o maggiorazione sociale della pensione o di trattamenti pensionistici equivalenti, è concesso un contributo a rimborso delle spese accessorie relative all'alloggio secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il contributo è concesso per un periodo di 12 mesi. L’erogazione avviene in una o al massimo due soluzioni dietro presentazione della documentazione di spesa relativa al periodo di concessione o della corrispondente dichiarazione sostitutiva.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo è fatto rinvio alle disposizioni che trovano applicazione per la prestazione di cui all’articolo 20, ad eccezione di quanto previsto al comma 13 dello stesso articolo.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.