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m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 71)
Modifiche di leggi provinciali in materia fiscale, di patrimonio, di commercio, di artigianato, di turismo, di esercizi pubblici, di ricerca e innovazione nonché di sostegno dell’economia

1)
Pubblicata il 29 settembre 2014 nel numero straordinario 1, del B.U. 26 settembre 2014, n. 38.

CAPO I
Misure urgenti

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1)  Al comma 7 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, le parole: “2011” e “0,42” sono rispettivamente sostituite dalle parole: “2013” e “0,12”.

(2)  Dopo il comma 7 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“7/bis. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 l’aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è fissata al 2,68 per cento.”

(3)  Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, stimate in 5,6 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione, per effetto della lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della presente legge, delle agevolazioni IRAP di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.

(4)  La misura di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale 2014. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 2, stimate in 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede con legge finanziaria annuale.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)

(1)  Il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“5. Il regolamento comunale di cui al comma 1 e le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune e comunicati alla Ripartizione provinciale Enti locali entro 30 giorni dalla loro adozione.”

(2)  Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

“7. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi con le modalità previste dal comma 13/bis dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.”

(3)  La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014,n. 3, è così sostituita:

c) per „fabbricato“ si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia presentata al competente Ufficio del Catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dall’1.1.2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di accatastamento;”

(4)  Le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sono abrogate.

(5)  Il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014,n. 3, è così sostituito:

„3. L’aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5, per i rifugi alpini classificati nella categoria A/11, nonché per le abitazioni della categoria catastale A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extraalberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. I Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota sino all’aliquota minima di 0,1 punti percentuali, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento comunale.

(6)  Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“4. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati, fermo restando che per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono aumentare fino allo 0,1 per cento l’aliquota sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. I Comuni possono stabilire con regolamento comunale i criteri per l’applicazione dell’aliquota ridotta. L’aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agrituristico può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale. Nei comuni turistici fortemente sviluppati di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55, i Comuni possono aumentare l’aliquota ridotta fino al massimo dello 0,36 per cento solo per i fabbricati e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, utilizzati per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.”

(7)  Il comma 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“6. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti ed utilizzati dai seguenti soggetti di diritto: istituzioni scolastiche paritarie di cui all’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo. L’aliquota d’imposta ridotta allo 0,2 per cento si applica anche nel caso in cui uno dei soggetti di diritto di cui al primo periodo abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, ad uno dei soggetti di diritto di cui al primo periodo. Anche per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota, sino all’azzeramento della stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale.“

(8)  La lettera a) del comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

“a) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale;”

(9)  Dopo la lettera b) del comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunta la seguente lettera:

“c) per una sola abitazione e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute e non locate da un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune.”

(10)  L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito: “Per ogni persona con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è concessa un'ulteriore detrazione di 50,00 euro, e precisamente per l’unità immobiliare nella quale questa persona e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”

(11)  Il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

„4. La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione e sono di proprietà di imprese nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell'impresa e il relativo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale.”

(12)  La lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

„f) gli immobili posseduti da enti pubblici e privati senza fine di lucro, in cui vengono svolti servizi sociali e socio-sanitari ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni provinciali in materia, e più precisamente le case di riposo, i centri di degenza, le strutture per l’accompagnamento e l’assistenza abitativa per anziani, i servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, per persone con malattia psichica o affette da dipendenza, per minori e nel settore dell’emarginazione sociale.”

(13)  Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sono inseriti i seguenti commi 4/bis e 4/ter:

“4/bis. L’amministratore/L’amministratrice del condominio può compiere il versamento per le parti comuni dell’edificio che possiedono un’autonoma rendita catastale. In tal caso l'amministratore/l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote ai singoli condomini con addebito nel rendiconto annuale.

4/ter. È obbligato/obbligata al versamento l’amministratore/l’amministratrice del condominio o della comunione su cui sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà). L’amministratore/l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio o della comunione, attribuendo le quote ai singoli titolari dei diritti di cui sopra con addebito nel rendiconto annuale.”

(14)  Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“1. In materia di sanzioni si applica la disciplina prevista dalla normativa nazionale sull’IMU.”

(15)  I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sono abrogati.

(16)  Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

„1. Per l’anno 2014 il versamento dell’imposta per la rata di acconto va effettuato applicando le aliquote e la detrazione base previste dalla presente legge. Per garantire uno svolgimento più agevole dei pagamenti, la scadenza prevista per il versamento della rata di acconto per l’anno 2014 può essere posticipata con decreto del Presidente della Provincia. Con il versamento del saldo gli importi pagati in acconto dovranno essere conguagliati tenendo conto dei regolamenti, delle aliquote e delle detrazioni deliberate ai sensi dell’articolo 2 da parte dei Comuni, entro e non oltre il 31 ottobre 2014. Negli stessi termini i Comuni adeguano i bilanci di previsione anche eventualmente già adottati precedentemente all’entrata in vigore della presente legge. Qualora un Comune non adotti entro il 31 ottobre 2014 alcuna deliberazione sulle aliquote e detrazioni oppure alcun regolamento, si applicano anche alla seconda rata quelle previste dalla presente legge. Le presenti disposizioni si applicano in deroga all’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.”

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, “Finanziamento in materia di turismo”)

(1)  Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, e successive modifiche, le parole: “2,00 euro” sono sostituite dalle parole: “2,50 euro”.

(2)  La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) le camere e gli appartamenti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche;”.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)  

(1)  Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è inserito il seguente articolo:

“Art. 13/bis (Riduzione del canone di locazione)

1. In applicazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Provincia, dagli enti da essa dipendenti e da quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla stessa data la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione avviene secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contratti di locazione passiva di nuova stipulazione si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Ufficio Estimo provinciale.”

(2)  Dopo il comma 1 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. La Giunta provinciale nei casi di cui al comma 1 è altresì autorizzata a conferire azioni o quote di società di capitali, in cui la Provincia già detenga una partecipazione, ad un'altra società in cui la Provincia ed enti e società pubbliche detengano la totalità del capitale sociale al fine di perseguire un interesse comune tra soci pubblici che abbia come obiettivo verificabile e circostanziato il soddisfacimento di bisogni di interesse generale.”

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"”)

(1)  Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è soppresso l’ultimo periodo.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento delle guide alpine – Guide sciatori”)

(1)  Dopo l’articolo 17 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 17/bis (Accompagnamento di media montagna)

1. La presente legge non si applica all’attività svolta professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, di accompagnamento di escursionisti senza l'ausilio di ramponi, corda e piccozza su sentieri, esclusi le vie ferrate, i sentieri attrezzati e i ghiacciai, purché non sia effettuata nell'ambito di apposite organizzazioni.

2. La Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale delle guide alpine e la consulta provinciale per le attività alpinistiche, può stabilire i criteri applicativi dell’attività svolta ai sensi del comma 1. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

(2)  Dopo l’articolo 17/bis della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 17/ter (Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna)

1. Chi esercita l’attività di cui all’articolo 17/bis può chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna di cui all’articolo 14, comma 2, previa frequenza di un corso con superamento del relativo esame. La Giunta provinciale determina i contenuti dei corsi di preparazione, le materie oggetto delle prove d’esame, le modalità di effettuazione e i criteri per la valutazione delle prove d’esame.

2. Il collegio provinciale delle guide alpine rilascia a coloro che sono iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 14, comma 2, la tessera di riconoscimento di: “Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna dell’Alto Adige” e il relativo distintivo. Resta fermo che le denominazioni: “Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna” e/o “Guida di media montagna” non possono essere utilizzate da persone non iscritte nell’anzidetto elenco speciale.”

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”)

(1)  Al comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, le parole: “ai lavori pubblici“ sono sostituite dalla parola: “competente“.

(2)  Al comma 5 dell’articolo 64 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, le parole: “ai lavori pubblici“ sono sostituite dalla parola: “competente”.

CAPO II
Semplificazioni

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, “Disciplina di professioni turistiche”)

(1)  La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, è così sostituita:

“b) i soggetti che hanno ottenuto l’abilitazione in un’altra regione o provincia autonoma.”

(2)  La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, è così sostituita:

“b) le materie e le lingue oggetto delle prove d’esame;”.

(3)  La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, è così sostituita:

"d) chi, in qualità di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, o dell'Agenzia 'Alto Adige Marketing' o facendo parte di un'associazione iscritta al registro del volontariato (ONLUS) o di una società cooperativa accompagna ospiti nelle visite delle località site nel proprio territorio di competenza. Il comune territorialmente competente rilascia l'abilitazione alle associazioni senza scopo di lucro e alle società cooperative a condizione che il loro statuto e la loro attività corrispondano ai principi del volontariato e del legame con il territo-rio e che la loro attività persegua lo scopo della valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico e storico; in caso contrario l'autorizzazione è ritirata."

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)

(1)  Al comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, le parole: “ decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19, e successive modifiche” sono sostituite dalle parole: “regolamento di esecuzione alla presente legge”.

(2)  Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

“1. L'accertamento della sussistenza dei requisiti professionali per le attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e h), avviene in sede di esame della dichiarazione di inizio attività da parte del comune territorialmente competente.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, “Ricerca e innovazione”)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. I progetti sono valutati, anche in teleconferenza, da un comitato tecnico istituito dall’assessore/assessora competente o, d’intesa, dagli assessori/dalle assessore competenti. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una nominata su proposta delle associazioni di imprenditori. Il comitato resta in carica per cinque anni.”

(2)  Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

“2. Nel caso di azioni intraprese in attuazione di accordi tra la Provincia e altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione degli aiuti, anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge e dai relativi criteri applicativi vigenti, allo scopo di garantire la coerenza delle procedure individuate con l’accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione dei progetti sia affidata a un comitato tecnico nominato ad hoc.

3. Per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico non è previsto alcun compenso.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1)  Al comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “aver assolto gli obblighi scolastici e”.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”)   delibera sentenza

(1)  Dopo il comma 1 dell’articolo 20/quinquies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

„2. Per il periodo di programmazione 2007- 2013, nel caso di progetti approvati e regolarmente documentati ma non certificati, in quanto risultati non strettamente aderenti alle condizioni di ammissibilità o agli obiettivi dei programmi operativi dei fondi strutturali, la Giunta provinciale è autorizzata a disporne il finanziamento a carico del bilancio provinciale, a condizione che le attività siano state realizzate nel rispetto delle leggi, integralmente, in modo corretto e risultino di evidente interesse pubblico.”

massimeDelibera 3 marzo 2015, n. 229 - Approvazione dei criteri per l'applicazione dell'articolo 12 della legge provinciale del 26 settembre, n. 7 ai progetti approvati nell'ambito del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007 - 2013

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con la quale è attestato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2.”

(2)  Dopo l’articolo 18 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 18/bis (Obbligo di regolarità contributiva)

1. L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta al requisito della regolarità contributiva; quest’ultima è verificata nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi dell’articolo 18, comma 1.

2. Le imprese inoltranti una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche indicano ai comuni esclusivamente in modalità telematica tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) al momento della presentazione della SCIA ed in tutti i casi di modifica dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.

3. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la verifica della regolarità contributiva è effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA. Per le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della SCIA o per le quali alla medesima data non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica della regolarità contributiva è effettuata decorsi 120 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese e comunque entro i 60 giorni successivi.

4. A decorrere dall’anno 2015 o da un altro termine fissato all’occorrenza dalla Giunta provinciale, i comuni svolgono in via telematica entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dopo il rilascio della concessione di posteggio le verifiche annuali sulla regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.”

(3)  Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: “In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 18/bis, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la concessione di posteggio sono sospese per 120 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione della posizione contributiva, se effettuata in data antecedente al suddetto termine. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell’Art. 19, comma 4.”

(4)  Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è considerata inefficace e la concessione di posteggio è revocata, qualora il soggetto interessato non regolarizzi la propria posizione contributiva entro il periodo di sospensione di cui al comma 4.”

CAPO III
Abrogazioni e disposizione finanziaria

Art. 14 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. i commi 10 e 11 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche;
  2. l’articolo 30 e la lettera a) del comma 6 dell’articolo 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche;
  3. il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14;
  4. l’articolo 8/ter e il comma 6/bis dell’articolo 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche;
  5. l’articolo 29 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15.

Art. 15 (Disposizione finanziaria)

(1)  Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2014.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 16 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
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ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
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