(1) Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. I progetti sono valutati, anche in teleconferenza, da un comitato tecnico istituito dall’assessore/assessora competente o, d’intesa, dagli assessori/dalle assessore competenti. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una nominata su proposta delle associazioni di imprenditori. Il comitato resta in carica per cinque anni.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
“2. Nel caso di azioni intraprese in attuazione di accordi tra la Provincia e altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione degli aiuti, anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge e dai relativi criteri applicativi vigenti, allo scopo di garantire la coerenza delle procedure individuate con l’accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione dei progetti sia affidata a un comitato tecnico nominato ad hoc.
3. Per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico non è previsto alcun compenso.”