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m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 71)
Modifiche di leggi provinciali in materia fiscale, di patrimonio, di commercio, di artigianato, di turismo, di esercizi pubblici, di ricerca e innovazione nonché di sostegno dell’economia

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1)
Pubblicata il 29 settembre 2014 nel numero straordinario 1, del B.U. 26 settembre 2014, n. 38.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)

(1)  Il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“5. Il regolamento comunale di cui al comma 1 e le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune e comunicati alla Ripartizione provinciale Enti locali entro 30 giorni dalla loro adozione.”

(2)  Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

“7. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi con le modalità previste dal comma 13/bis dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.”

(3)  La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014,n. 3, è così sostituita:

c) per „fabbricato“ si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia presentata al competente Ufficio del Catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dall’1.1.2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di accatastamento;”

(4)  Le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sono abrogate.

(5)  Il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014,n. 3, è così sostituito:

„3. L’aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5, per i rifugi alpini classificati nella categoria A/11, nonché per le abitazioni della categoria catastale A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extraalberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. I Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota sino all’aliquota minima di 0,1 punti percentuali, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento comunale.

(6)  Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“4. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati, fermo restando che per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono aumentare fino allo 0,1 per cento l’aliquota sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. I Comuni possono stabilire con regolamento comunale i criteri per l’applicazione dell’aliquota ridotta. L’aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agrituristico può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale. Nei comuni turistici fortemente sviluppati di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55, i Comuni possono aumentare l’aliquota ridotta fino al massimo dello 0,36 per cento solo per i fabbricati e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, utilizzati per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.”

(7)  Il comma 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“6. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti ed utilizzati dai seguenti soggetti di diritto: istituzioni scolastiche paritarie di cui all’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo. L’aliquota d’imposta ridotta allo 0,2 per cento si applica anche nel caso in cui uno dei soggetti di diritto di cui al primo periodo abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, ad uno dei soggetti di diritto di cui al primo periodo. Anche per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota, sino all’azzeramento della stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale.“

(8)  La lettera a) del comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

“a) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale;”

(9)  Dopo la lettera b) del comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunta la seguente lettera:

“c) per una sola abitazione e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute e non locate da un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune.”

(10)  L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito: “Per ogni persona con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è concessa un'ulteriore detrazione di 50,00 euro, e precisamente per l’unità immobiliare nella quale questa persona e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”

(11)  Il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

„4. La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione e sono di proprietà di imprese nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell'impresa e il relativo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale.”

(12)  La lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

„f) gli immobili posseduti da enti pubblici e privati senza fine di lucro, in cui vengono svolti servizi sociali e socio-sanitari ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni provinciali in materia, e più precisamente le case di riposo, i centri di degenza, le strutture per l’accompagnamento e l’assistenza abitativa per anziani, i servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, per persone con malattia psichica o affette da dipendenza, per minori e nel settore dell’emarginazione sociale.”

(13)  Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sono inseriti i seguenti commi 4/bis e 4/ter:

“4/bis. L’amministratore/L’amministratrice del condominio può compiere il versamento per le parti comuni dell’edificio che possiedono un’autonoma rendita catastale. In tal caso l'amministratore/l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote ai singoli condomini con addebito nel rendiconto annuale.

4/ter. È obbligato/obbligata al versamento l’amministratore/l’amministratrice del condominio o della comunione su cui sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà). L’amministratore/l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio o della comunione, attribuendo le quote ai singoli titolari dei diritti di cui sopra con addebito nel rendiconto annuale.”

(14)  Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“1. In materia di sanzioni si applica la disciplina prevista dalla normativa nazionale sull’IMU.”

(15)  I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sono abrogati.

(16)  Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

„1. Per l’anno 2014 il versamento dell’imposta per la rata di acconto va effettuato applicando le aliquote e la detrazione base previste dalla presente legge. Per garantire uno svolgimento più agevole dei pagamenti, la scadenza prevista per il versamento della rata di acconto per l’anno 2014 può essere posticipata con decreto del Presidente della Provincia. Con il versamento del saldo gli importi pagati in acconto dovranno essere conguagliati tenendo conto dei regolamenti, delle aliquote e delle detrazioni deliberate ai sensi dell’articolo 2 da parte dei Comuni, entro e non oltre il 31 ottobre 2014. Negli stessi termini i Comuni adeguano i bilanci di previsione anche eventualmente già adottati precedentemente all’entrata in vigore della presente legge. Qualora un Comune non adotti entro il 31 ottobre 2014 alcuna deliberazione sulle aliquote e detrazioni oppure alcun regolamento, si applicano anche alla seconda rata quelle previste dalla presente legge. Le presenti disposizioni si applicano in deroga all’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.”

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