(1) Al comma 7 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, le parole: “2011” e “0,42” sono rispettivamente sostituite dalle parole: “2013” e “0,12”.
(2) Dopo il comma 7 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“7/bis. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 l’aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è fissata al 2,68 per cento.”
(3) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, stimate in 5,6 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione, per effetto della lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della presente legge, delle agevolazioni IRAP di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.
(4) La misura di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale 2014. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 2, stimate in 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede con legge finanziaria annuale.