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Delibera 5 agosto 2014, n. 964
Direttive di applicazione del “bonus energia” ai sensi dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche (modificata con delibera n. 1023 del 26.11.2019) (vedi anche delibera n. 990 del 13.09.2016 e delibera n. 130 del 21.02.2020)

Allegato

Direttive di applicazione del “bonus energia” ai sensi dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche

1) DISPOSIZIONI GENERALI

Si può usufruire del bonus energia di cui ai punti successivi un’unica volta nell’ambito di un solo intervento di riqualificazione energetica di un edificio; il bonus non è cumulabile con i diritti edificatori di cui agli articoli 108 e 128/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale), e successive modifiche, indipendentemente dalla data di utilizzo dei diritti edificatori.

Nel caso di un complesso edilizio si può usufruire del bonus energia una sola volta; fanno eccezione le unità edilizie verticalmente separate, funzionalmente autonome, anche se dotate di impianti tecnici comuni o di garage comuni.

Nel caso di un maso chiuso si può usufruire del bonus energia un’unica volta.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Nel caso di edifici sottoposti a tutela degli insiemi, oppure di edifici situati all’interno di zone di recupero, è necessario tenere conto delle particolari caratteristiche che hanno portato all’adozione del vincolo di tutela ovvero di destinazione.

La cubatura aggiuntiva ottenuta grazie al bonus energia deve avere la stessa destinazione d’uso di quella utilizzata come base di calcolo. L’utilizzo della cubatura aggiuntiva quale abitazione è ammissibile se compatibile con la destinazione d’uso della zona.

Le nuove unità abitative realizzate grazie alla cubatura aggiuntiva ottenuta usufruendo del bonus energia nel quadro di un intervento di riqualificazione energetica sono soggette all’obbligo del convenzionamento ai sensi dell’articolo 79 della legge urbanistica provinciale, anche nel caso in cui l’abitazione sia suddivisa in tempi successivi. Qualora un’abitazione già convenzionata sia ampliata, alla parte ampliata si applicano le stesse prescrizioni vigenti per l’abitazione esistente in relazione al convenzionamento di cui all’articolo 79 della legge urbanistica provinciale.

Nella concessione edilizia ovvero nel titolo abilitativo edilizio è necessario indicare che si usufruisce del bonus energia. Le concessioni edilizie ovvero i titoli abilitativi edilizi che fanno riferimento a un bonus energia devono essere registrati presso il Comune competente in un apposito elenco.

Fatte salve le precisazioni contenute in questa delibera, si applicano le definizioni di cui al punto 2 della delibera della Giunta provinciale 4 marzo 2013, n. 362, e successive modifiche.

Per “cubatura” ai sensi della presente delibera si intende la cubatura fuori terra.

I bonus energia previsti ai successivi punti da 2 a 5 non sono tra loro cumulabili.

2) BONUS PER EDIFICI NUOVI

Nel caso di nuovi edifici la cubatura ammissibile può essere aumentata per un periodo di tempo limitato, in conformità alla tabella di seguito riportata. In tal caso l’intero edificio deve rispettare la classe CasaClima indicata:

 

bis / entro il 31.12.2016

bis / entro il 30.06.2020

KlimaHaus-Standard

/ CasaClima

normal / normale

nature”

normal / normale

nature”

B

Minimum / minimo

10 %

----------

----------

A

15 %

20 %

Minimum / minimo

10 %

Per “nuovo edificio” ai sensi delle presenti direttive si intende un edificio avente qualsiasi destinazione, costruito ex novo oppure completamente demolito e ricostruito.

Nel caso di un nuovo edificio la base di calcolo per il bonus energia è costituita dalla cubatura ammissibile secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione vigenti. Nel caso di completa demo-ricostruzione, il presupposto per usufruire del bonus energia è la presenza di una cubatura minima fuori terra di 300 m³ legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 e destinata già da tale data prevalentemente ad uso abitativo.

Si può usufruire del bonus energia anche nel caso di ricostruzione in altra sede nel verde agricolo per motivi di pericolo ai sensi dell’articolo 107, comma 13/bis, lettera a), della legge urbanistica provinciale, qualora nel piano delle zone di pericolo sia documentata la sussistenza di un pericolo elevato o molto elevato nella sede originaria. Anche in questo caso è richiesta l’esistenza legale dal 12 gennaio 2005 di almeno 300 m³ di cubatura fuori terra destinata già da tale data prevalentemente ad uso abitativo.

3) BONUS PER EDIFICI ESISTENTI

Per “edificio esistente” ai sensi delle presenti direttive si intende un edificio legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 ovvero concessionato prima di tale data. Presupposto per usufruire del bonus energia è l’esistenza di una cubatura minima di almeno 300 m³ fuori terra dal 12 gennaio 2005, destinata già da tale data prevalentemente ad uso abitativo. La base di calcolo per la cubatura esistente è costituita dalla cubatura comprovata ovvero approvata alla data di cui sopra secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione allora vigenti. La cubatura esistente utilizzata per il calcolo del bonus energia non deve superare la cubatura ammissibile secondo gli strumenti di pianificazione vigenti.

Non si può usufruire del bonus energia in zone individuate come “bosco”, “verde alpino”, “zona produttiva con particolare destinazione” o “zona produttiva”, fatto salvo quanto previsto per quest’ultima zona al punto 5) della presente delibera.

La cubatura ammissibile per gli edifici esistenti può essere aumentata fino al 30giugno 2020 come segue:

Qualora attraverso l’intervento edilizio si ottenga un miglioramento dell’efficienza energetica complessiva dell’intero edificio da una classe CasaClima inferiore ad almeno la classe CasaClima C, ovvero qualora con la certificazione CasaClima R si raggiunga un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, il bonus energia può corrispondere al 20% della cubatura esistente con la destinazione urbanistica “abitazione” ovvero “abitazione convenzionata” ed in ogni caso raggiungere 200 m³. Nel verde agricolo il bonus non deve essere superiore a 200 m³.

Nel caso in cui sia demolita più del 50% della cubatura esistente, può essere applicata soltanto la disciplina di cui al punto 2 delle presenti direttive.

Con la riqualificazione energetica l’altezza massima ammissibile prevista dallo strumento di pianificazione vigente può essere superata fino ad 1 metro.

Nel caso di recupero ad uso abitativo di sottotetti legalmente esistenti non abitabili, questi ultimi possono essere alzati nella misura assolutamente necessaria per raggiungere l’abitabilità, anche se in tal modo si supera la misura del bonus energia. La cubatura aggiuntiva può essere utilizzata solamente per il sottotetto e l’altezza massima ammissibile prevista dallo strumento di pianificazione vigente può essere superata fino ad 1 metro.

4) BONUS IN ZONE RESIDENZIALI

In aggiunta ai punti precedenti, nelle zone residenziali A, B e C si applica quanto segue:

Ai fini della concessione del bonus energia, nelle zone residenziali A, B e C la cubatura esistente con la destinazione d’uso di cui all’articolo 75, comma 2, lettere b) e c), della legge urbanistica provinciale è parificata alla cubatura con la destinazione “abitazione”.

Il Comune può individuare con delibera dell’organo competente per l’approvazione di piani di attuazione di cui al comma 4 dell’articolo 32 della legge urbanistica provinciale aree, nelle quali non sia ammesso o sia ammesso solo in parte il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento di pianificazione ovvero l’aumento di cubatura.

Lo stesso organo può inoltre prevedere che nelle zone residenziali A, B e C, anche in assenza di piano di attuazione, l’altezza massima ammissibile prevista dagli strumenti di pianificazione possa essere superata fino a 3 metri. In questo caso l’altezza della parete esterna non deve superare la distanza dall’edifico antistante. L’altezza del muro è pari alla differenza tra il livello del terreno contiguo ad un edificio e la sezione tra la parete esterna e la copertura. Se l’inclinazione di una falda supera i 45°, tale sezione è da rilevare considerando un’inclinazione di 45°, misurata dal punto più alto della rispettiva falda di pendenza superiore a 45°.

5) BONUS IN ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

In aggiunta ai punti precedenti nelle zone per insediamenti produttivi di cui all’art. 44 della legge urbanistica provinciale per edifici esistenti ai sensi del punto 3 adibiti ad abitazione trova applicazione la disciplina del bonus energia ivi prevista. Questa norma non si applica ad alloggi di servizio.

 

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