In aggiunta ai punti precedenti, nelle zone residenziali A, B e C si applica quanto segue:
Ai fini della concessione del bonus energia, nelle zone residenziali A, B e C la cubatura esistente con la destinazione d’uso di cui all’articolo 75, comma 2, lettere b) e c), della legge urbanistica provinciale è parificata alla cubatura con la destinazione “abitazione”.
Il Comune può individuare con delibera dell’organo competente per l’approvazione di piani di attuazione di cui al comma 4 dell’articolo 32 della legge urbanistica provinciale aree, nelle quali non sia ammesso o sia ammesso solo in parte il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento di pianificazione ovvero l’aumento di cubatura.
Lo stesso organo può inoltre prevedere che nelle zone residenziali A, B e C, anche in assenza di piano di attuazione, l’altezza massima ammissibile prevista dagli strumenti di pianificazione possa essere superata fino a 3 metri. In questo caso l’altezza della parete esterna non deve superare la distanza dall’edifico antistante. L’altezza del muro è pari alla differenza tra il livello del terreno contiguo ad un edificio e la sezione tra la parete esterna e la copertura. Se l’inclinazione di una falda supera i 45°, tale sezione è da rilevare considerando un’inclinazione di 45°, misurata dal punto più alto della rispettiva falda di pendenza superiore a 45°.