Nel caso di nuovi edifici la cubatura ammissibile può essere aumentata per un periodo di tempo limitato, in conformità alla tabella di seguito riportata. In tal caso l’intero edificio deve rispettare la classe CasaClima indicata:
| | | | | | bis / entro il 31.12.2016 | bis / entro il 30.06.2020 |
KlimaHaus-Standard / CasaClima | normal / normale | “nature” | normal / normale | “nature” |
B | Minimum / minimo | 10 % | ---------- | ---------- |
A | 15 % | 20 % | Minimum / minimo | 10 % |
Per “nuovo edificio” ai sensi delle presenti direttive si intende un edificio avente qualsiasi destinazione, costruito ex novo oppure completamente demolito e ricostruito.
Nel caso di un nuovo edificio la base di calcolo per il bonus energia è costituita dalla cubatura ammissibile secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione vigenti. Nel caso di completa demo-ricostruzione, il presupposto per usufruire del bonus energia è la presenza di una cubatura minima fuori terra di 300 m³ legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 e destinata già da tale data prevalentemente ad uso abitativo.
Si può usufruire del bonus energia anche nel caso di ricostruzione in altra sede nel verde agricolo per motivi di pericolo ai sensi dell’articolo 107, comma 13/bis, lettera a), della legge urbanistica provinciale, qualora nel piano delle zone di pericolo sia documentata la sussistenza di un pericolo elevato o molto elevato nella sede originaria. Anche in questo caso è richiesta l’esistenza legale dal 12 gennaio 2005 di almeno 300 m³ di cubatura fuori terra destinata già da tale data prevalentemente ad uso abitativo.