(1) Il comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, è così sostituito:
“1. Gli equidi possono essere tenuti costantemente legati solo per motivi sanitari o comportamentali. Essi possono essere tenuti temporaneamente legati esclusivamente allo scopo di cure, durante la monta o in occasione di manifestazioni sportive, di tempo libero, culturali o allevatoriali.”
(2) Il comma 7 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, è così sostituito:
“7. Nella detenzione degli equidi devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni:
- l’utilizzo del torcinaso è consentito solo per gli animali aggressivi o, in caso di necessità, per trattamenti veterinari;
- l’utilizzo delle martingale fisse è consentito solo ai sensi delle vigenti disposizioni stabilite dalle organizzazioni nazionali e internazionali per gli sport equestri;
- gli equidi sono ammessi a competizioni sportive soltanto a partire dal quarto anno di vita. Questa disposizione non trova applicazione per le manifestazioni allevatoriali e professionistiche;
- le femmine gravide o in lattazione non sono ammesse a competizioni sportive nell’ultimo trimestre della gravidanza e fino al quinto mese se con puledro sotto madre.”
(3) Il comma 8 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, è così sostituito:
“8. I cavalli devono essere ricoverati insieme ad animali della stessa specie e detenuti in modo tale da avere un contatto visivo tra loro. L’utilizzo di coperte per i cavalli non deve influire negativamente sul loro comportamento sociale, sul loro benessere e sulla loro salute.”
(4) Il comma 7 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, è così sostituito:
“7. L'obbligo di museruola e di guinzaglio non sussiste per i cani da guardia all'interno della struttura da sorvegliare, sempre che non sia previsto libero accesso per gli estranei. L’obbligo di museruola e guinzaglio non sussiste inoltre per i cani da caccia, da pastore, da valanga e della protezione civile durante il loro lavoro, per i cani guida per ciechi, per i cani appositamente addestrati per l’assistenza a persone con disabilità o altre patologie rispetto alle quali l’utlilità del cane è comprovata, per i cani sociali da pet therapy durante le sessioni di lavoro ed i cani militari e poliziotto in servizio. Non vi è infine alcun obbligo di museruola e guinzaglio all'interno delle aree cani espressamente predisposte dal comune.”
(5) I commi 2 e 3 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, sono abrogati.