(1) Le domande di rimborso riguardanti costi per prestazioni rientranti nell’assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della direttiva 2011/24/UE di cui all’articolo 34/bis, fruite dopo il 25 ottobre 2013 e fino all’entrata in vigore della presente legge, possono essere accolte a prescindere dalla richiesta di autorizzazione preventiva.